Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 7 pagine

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pericolo la vita o la salute di persone e animali. Vi è violazione della morale pubblica nel caso di prodotti di origine animale, se durante la produzione vengono violati i principi guida della WOAH. Come indicato al numero 4.1, i principi guida rispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati. Dovrebbero quindi fungere da punto di riferimento per l’obbligo di caratterizzazione.

Per i prodotti vegetali, la giustificazione deve essere la protezione da un pericolo evidente per la salute degli utilizzatori attraverso i prodotti fitosanitari e la protezione dell’ambiente nel Paese di produzione, nonché l’informazione dei consumatori in Svizzera. La Convenzione di Rotterdam, che elenca i prodotti chimici e i prodotti fitosanitari e antiparissitari pericolosi, deve servire da riferimento internazionale per l’obbligo di caratterizzazione (allegato III).

Per raggiungere gli obiettivi di protezione desiderati non esistono opzioni meno restrittive per il commercio rispetto ai requisiti di caratterizzazione proposti. Al contrario, questi rappresentano una misura più blanda rispetto a un eventuale divieto di importazione, che potrebbe anche essere preso in considerazione. Inoltre, non vi è alcuna discriminazione tra Paesi che presentano le stesse condizioni, in quanto il DFI includerà tutti i Paesi che fabbricano prodotti di origine animale e vegetale senza i metodi soggetti a caratterizzazione negli elenchi dei Paesi le cui importazioni sono esenti dall’obbligo di caratterizzazione. Neanche i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi non devono essere caratterizzati se l’importatore può presumere, sulla base delle informazioni contenute nei certificati di consegna, che i prodotti siano stati realizzati senza i metodi soggetti a caratterizzazione. Infine, poiché l’obbligo di caratterizzazione si applica solo a una selezione di prodotti animali e vegetali, non comporta una restrizione dissimulata al commercio mondiale.

La Commissione europea non è del tutto contraria all’introduzione degli obblighi di caratterizzazione, come si evince dalla relazione del 3 giugno 20226 sulla conformità al diritto internazionale dell’applicazione delle norme di produzione dell’UE nei settori dell’ambiente e della protezione e del benessere degli animali ai prodotti agricoli e agroalimentari importati. In secondo luogo, la questione della caratterizzazione dei prodotti animali non è ancora esplicitamente disciplinata nell’Accordo agricolo. Inoltre, esistono già obblighi di caratterizzazione per i prodotti agricoli che si discostano dal diritto UE armonizzato (cfr. ordinanza sulle dichiarazioni agricole; RS 916.51), che non hanno ancora incontrato alcuna resistenza da parte della Commissione europea. Si può quindi ipotizzare che si possa raggiungere un consenso con la Commissione europea sui requisiti di caratterizzazione proposti.

7.2 Forma dell’atto

Gli obblighi di caratterizzazione si basano sull’articolo 13 LDerr, secondo il quale il Consiglio federale può, tra le altre cose, prescrivere indicazioni sul metodo di produzione di una derrata alimentare.

7.3 Delega di competenze legislative

Il DFI è autorizzato a tenere un elenco dei Paesi (cfr. art. 36 cpv. 5). A tal fine viene emessa un’ordinanza.

Allegato: Progetto di atto normativo