Progetto

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

OITE-PT «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10a Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti

con metodi che infliggono sofferenze agli animali

1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

2 Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.

3 Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:

a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce; oppure

b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce.

Art. 10b Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di

pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

a. se vengono importati per il consumo privato;

b. come masserizie di trasloco;

c. se provengono da un’eredità;

d. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

Art. 10c Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono

sofferenze agli animali

Sono considerati pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali:

a. se provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce; oppure

b. se sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 e che sono riconosciute dall’USAV.

Art. 10d Elenco dei Paesi

1 Il DFI emana un elenco dei Paesi in conformità all’articolo 10c lettera a.

2 Un Paese è ammesso nell’elenco dei Paesi su domanda. La domanda deve essere accompagnata dalla prova che la legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce.

3 Il DFI verifica ogni due anni se i Paesi che figurano nell’elenco vietano ancora nella loro legislazione i metodi di ottenimento di pellicce di cui all’articolo 10a capoverso 3. Se un Paese non soddisfa più questo requisito, il DFI lo stralcia

dall’elenco.