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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Art. 10a Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti
con metodi che infliggono sofferenze agli animali
1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.
2 Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.
3 Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:
a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce; oppure
b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce.
Art. 10b Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di
pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:
a. se vengono importati per il consumo privato;
b. come masserizie di trasloco;
c. se provengono da un’eredità;
d. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
Art. 10c Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono
sofferenze agli animali
Sono considerati pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali:
a. se provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce; oppure
b. se sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 e che sono riconosciute dall’USAV.
Art. 10d Elenco dei Paesi
1 Il DFI emana un elenco dei Paesi in conformità all’articolo 10c lettera a.
2 Un Paese è ammesso nell’elenco dei Paesi su domanda. La domanda deve essere accompagnata dalla prova che la legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce.
3 Il DFI verifica ogni due anni se i Paesi che figurano nell’elenco vietano ancora nella loro legislazione i metodi di ottenimento di pellicce di cui all’articolo 10a capoverso 3. Se un Paese non soddisfa più questo requisito, il DFI lo stralcia
dall’elenco.