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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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c. disporre delle competenze tecniche, dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura necessari allo svolgimento della sua attività;

d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza necessarie per valutare se per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria sono stati utilizzati metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3;

e. essere indipendente e libero da ogni conflitto d’interesse in merito alla propria attività;

f. disporre di un’adeguata normativa per l’indipendenza e la rotazione dei controllori; e

g. garantire che le irregolarità gravi vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all’USAV.

2 L’USAV stila un elenco degli obblighi dettagliato relativo all’adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 10g Requisiti degli organismi di certificazione esteri

1 L’USAV riconosce un organismo di certificazione estero per l’attività di cui all’articolo 10h, se questo può provare una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. La qualifica è equivalente se l’organismo di certificazione estero è stato accreditato da:

a. un servizio di accreditamento estero membro dell’European co-operation for Accreditation; oppure

b. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.

2 L’organismo di certificazione deve provare in particolare di:

a. soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10f;

b. conoscere la legislazione svizzera in materia.

3 L’USAV può imporre all’organismo di certificazione in particolare gli oneri seguenti:

a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;

b. concordare preventivamente con l’USAV qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;

c. contrarre un’assicurazione di responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

4 L’USAV revoca il riconoscimento se gli oneri non sono più adempiuti.