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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 dicembre 20123 sulla dichiarazione delle pellicce è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, ODP)

Art. 4 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 5 cpv. 2 e 3

2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:

a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole»;

b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».

3Abrogato

Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelami

In caso di prodotti composti da più pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, si applica quanto segue:

a. per i tre pelami presenti nel prodotto in maggiore quantità devono essere apposte sul prodotto le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5.

b. per gli altri pelami, le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 devono essere tenute a disposizione su richiesta.

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del…

Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati prima della scadenza della disposizione transitoria della modifica all’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico

3 RS 944.022

4 RS 916.443.10