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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine
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Art. 10e Riconoscimento delle direttive di produzione che escludono la
produzione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali
1 L’importatore all’USAV una domanda di riconoscimento di direttive di diritto privato che, per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria, escludono i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3.
2 L’USAV riconosce le direttive di produzione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le direttive vietano i metodi di cui all’articolo 10a capoverso 3 per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria;
b. il rispetto delle direttive nella produzione di pellicce e prodotti di pellicceria è garantita da un programma di certificazione uniforme.
3 Emana un elenco degli obblighi dettagliato per l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2.
4 Decide in merito al riconoscimento mediante decisione.
5 Le direttive di produzione sono riconosciute per due anni. Se l’importatore presenta una nuova domanda al più tardi quattro settimane prima della scadenza del riconoscimento in corso, questo rimarrà valido fino a quando l’USAV avrà deciso in merito alla nuova domanda.
6 L’USAV cura un elenco di direttive di produzione riconosciute e lo pubblica sul proprio sito web. In particolare, tale elenco indica:
a. la designazione delle direttive interessate;
b. l’importatore;
c. il Paese di produzione;
d. l’azienda di produzione.
Art. 10f Requisiti degli organismi di certificazione in Svizzera
1 Un organismo di certificazione che garantisce il rispetto delle direttive di produzione ai sensi dell’articolo 10e deve:
a. disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di valutazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020: 2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C2).
b. disporre di un’organizzazione ben definita e di una procedura di certificazione e di sorveglianza nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al suo controllo, e un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità accertate;
2 Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.