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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 8 pagine

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Art. 84 cpv. 1bis

1bis Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10b o 10c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall’articolo 10j capoverso 2, lo comunica all’USAV.

Art. 84a Misure dell’USAV nel caso di importazioni illegali

bis bis Nel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 o 84 capoverso 1 , l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

Art. 111a Disposizione transitoria della modifica del ...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10b o 10c possono essere importati fino al … [2 anni dopo l’entrata in vigore].

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ...

2 La cifra II entra in vigore il …

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,