Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Conti finanziari esige anche il recepimento delle modifiche dello standard per lo scambio automatico di informazioni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività come nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni è la logica conseguenza della strategia imboccata dalla Svizzera nel contesto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si colmano così le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale che si sono aperte negli ultimi anni in seguito allo sviluppo dei mercati finanziari, e a livello nazionale si garantisce la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e prestatori di servizi per le cripto-attività, da un lato, e tra valori patrimoniali tradizionali e criptoattività, dall’altro. Allo stesso tempo si crea certezza del diritto e di pianificazione per le cerchie interessate, in quanto si impedisce in particolare che i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività siano direttamente assoggettati al diritto estero, più precisamente al diritto dell’UE.

Contemporaneamente occorre esaminare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti della Svizzera in relazione alle basi legali per l’attuazione dello SCC (v. cap. 3). La Svizzera ottempera in tal modo al proprio impegno internazionale nell’ambito della trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a mantenere la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale è parte integrante della strategia del Consiglio federale per garantire all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali.

Il presente progetto ha lo scopo di modificare o creare le basi legali per l’attuazione di entrambi i quadri normativi, senza tuttavia accertare con quali Stati si debba attuare lo scambio automatico di informazioni. Il progetto comprende pertanto gli elementi seguenti:

• approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari;

• approvazione dell’Accordo SAI Cripto-attività;

• modifica della LSAI;

• modifica dell’OSAIn.

Oltre a ciò, nel contesto multilaterale le relazioni di scambio della Svizzera con gli Stati partner (1) dovranno essere estese di conseguenza nel caso dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, cosa che avverrà automaticamente dal momento che l’Addendum entrerà in vigore tra tutti i firmatari e non necessiterà pertanto di alcuna attivazione (v. considerazioni nel n. 4.1); (2) dovranno essere attivate nel caso dell’Accordo SAI Cripto-attività (v. considerazioni nel n. 4.3) e (3) nell’ambito delle relazioni bilaterali si dovranno modificare gli accordi esistenti concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Questo riguarda in particolare l’Accordo del 26 ottobre 200415 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, che deve tenere conto dello SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 202316. L’attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati

15 RS 0.641.926.81

16 La Svizzera ha stipulato Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni anche con Singapore e Hong Kong, che non vengono però portati avanti in quanto denunciati; lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari viene attuato sulla base dell’Accordo SAI Conti finanziari incluso l’Addendum (e del futuro Accordo SAI Cripto-atti-