Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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quelli che hanno introdotto lo SCC solo di recente o che sono in procinto di introdurlo (p. es. gli Stati in via di sviluppo).
Gli altri Stati, tra cui la Svizzera, dovrebbero poter attuare la versione aggiornata al 1° gennaio 2026. Quanto all’UE, si può affermare con certezza che recepirà il quadro normativo aggiornato al 1° gennaio 2026 nell’ambito dell’ottava versione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8)9 (v. spiegazioni al
n. 2.2).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
In relazione allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività il Forum globale sta ancora discutendo se, in casi eccezionali, possa essere attuato a un anno di distanza, vale a dire dal 1° gennaio 2027. In alcuni casi questo rinvio può essere necessario per tenere adeguatamente conto delle procedure nazionali di tutti gli Stati partecipanti, per esempio degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno annunciato di prendere in considerazione la possibilità di una successiva attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività per via bilaterale.
Gli altri Stati dovrebbero recepire il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2026. Anche in merito a questo standard è stabilito che l’UE attuerà lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nel quadro della direttiva DAC 8 ed estenderà queste regolamentazioni a livello extraterritoriale agli Stati che in quel momento non avranno ancora attuato lo standard dell’OCSE con tutti gli Stati membri dell’UE (v. spiegazioni al n. 2.2). A partire da tale momento i prestatori interessati di servizi per le cripto-attività provenienti dalla Svizzera avrebbero un obbligo di comunicazione diretta in uno Stato dell’UE, fino al momento in cui la Svizzera avrà attuato il CARF con tutti gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza è previsto che anche la Svizzera attui il CARF al 1° gennaio 2026.
1.4 Garantire l’attuazione effettiva dell’estensione dello scambio automatico di informazioni
Nella sua raccomandazione dell’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Forum globale di esaminare se sia garantita l’attuazione effettiva e conforme allo standard per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, spetta quindi al Forum globale garantire l’attuazione a livello globale dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari nei
tempi previsti. Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
si dovrà, in un primo tempo, definire gli Stati rilevanti per l’attuazione del CARF (cosiddette «jurisdictions of relevance») e successivamente assicurarsi che vi aderiscano. In questo modo si intende garantire che tutti i «cripto hub» pertinenti, tra cui la Svizzera, applichino il CARF e che non sussistano lacune. Questi lavori non sono ancora conclusi.
9 Consiglio dell’Unione europea, direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, 17 ottobre 2023, consultabile all’indirizzo: www.consilium.europa.eu > Notizie e Media > Comunicati stampa > Consiglio “Economia e finanza” > 17 ottobre 2023 > Il Consiglio adotta una direttiva per rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC 8). 8/91