Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Il progetto mira all’attuazione degli standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e la modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, in modo da poter effettuare nel 2027 un primo scambio di dati sulla base di questi quadri normativi. A tal fine occorre approvare le basi di diritto internazionale22, più precisamente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività, e modificare le basi legali interne, ovvero la LSAI e l’OSAIn.
Questo progetto intende anche attuare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti del nostro Paese nell’ambito delle due verifiche aventi ad oggetto le basi legali svizzere per l’attuazione dello SCC.
3.1.1 Basi di diritto internazionale Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari è la base legale internazionale per lo scambio delle informazioni che, in seguito all’aggiornamento dello SCC, sono ora oggetto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il recepimento dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari comprende anche il recepimento dello SCC aggiornato, allegato all’Accordo SAI Conti finanziari.
L’Addendum diventa parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari, le cui disposizioni si applicano per analogia anche all’Addendum. Ciò vale anche per l’attivazione delle relazioni di scambio secondo lo SCC, per cui lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner esistente avviene secondo lo standard riveduto appena lo Stato partner in questione comunicherà di disporre della legislazione aggiornata relativa all’Addendum dell’Accordo SAI Conti finanziari (v. n. 4.1).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività segue la stessa logica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’oggetto di questo scambio è uno scambio automatico di informazioni relative a operazioni di cripto-attività effettuato a intervalli regolari tra due Stati.
L’Accordo SAI Cripto-attività disciplina le modalità di tale scambio. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all’anno alle autorità fiscali. Queste ultime trasmettono in seguito le informazioni alle autorità fiscali dello Stato partner o degli Stati partner nei quali gli utenti di cripto-attività sono fiscalmente residenti.
L’Accordo SAI Cripto-attività e il CARF definiscono le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni su operazioni effettuate in cripto-attività rilevanti
22 Lo scambio automatico di informazioni può essere pattuito anche mediante trattati bilaterali conclusi con Stati partner. Questi trattati non sono però coperti dal presente progetto. 13/91