Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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nel corso di un anno civile come pure sull’identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di «cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», il CARF prevede anche disposizioni per l’identificazione dei clienti.
L’Accordo SAI Cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio delle informazioni in materia di cripto-attività. Il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Quest’ultimo si basa sull’Accordo SAI Conti finanziari e si fonda sull’idea che lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività venga attuato in modo uniforme. La base legale di diritto internazionale per l’Accordo SAI Cripto-attività è costituita anche dall’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, secondo cui due o più parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni.
L’Accordo SAI Cripto-attività è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approvazione nazionali. Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve essere concordato bilateralmente tra i singoli Stati e attivato mediante notifica (dichiarazione). L’Accordo SAI Cripto-attività trova applicazione appena le condizioni seguenti sono soddisfatte:
• entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;
• entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;
• entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle leggi necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle misure per garantire le norme concernenti la sicurezza dei dati e la confidenzialità;
• entrambi gli Stati devono dichiarare di voler scambiare informazioni con l’altro Stato su base bilaterale (attivazione).
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma o appena possibile successivamente, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare il CARF (v. n. 4.3).
3.1.2 Modifica delle basi legali interne
Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività e i relativi allegati contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate e direttamente applicabili. Per questa ragione, anche in questo caso è necessaria l’emanazione di una legge federale d’accompagnamento. Considerato lo stretto legame materiale con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Consiglio federale propone di recepire lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nella LSAI o nell’OSAIn. Le modifiche necessarie vengono delineate di seguito e comprendono sostanzialmente:
• adeguamenti e precisazioni di natura redazionale e strutturale;