Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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che si sono impegnati ad attuarlo e che il CARF sarà attuato da tutti gli Stati rilevanti. Ad oggi 56 Stati hanno aderito politicamente a quest’ultimo (v. n. 1.3)19.
2.2 UE
L’UE attuerà lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023 e il CARF per mezzo della direttiva DAC 8, che disciplina l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell’UE. Questi ultimi dovranno emanare la corrispondente legislazione di attuazione nazionale entro il 31 dicembre 2025 e applicarla a partire dal 1° gennaio 2026 (primo scambio di dati nel 2027)20. Nelle relazioni con l’estero l’UE attuerà gli standard per lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner attraverso gli accordi multilaterali dell’OCSE o tramite corrispondenti accordi SAI bilaterali. La direttiva DAC 8 prevede un’applicazione extraterritoriale ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione provenienti dagli Stati terzi che non attuano lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, se i prestatori interessati forniscono a partire da tali Stati servizi rilevanti per gli utenti di cripto-attività dell’UE. Si vuole così imporre l’attuazione del CARF su scala mondiale per evitare che i prestatori interessati si trasferiscano negli Stati che non attuano il CARF al fine di eludere lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. L’obbligo di comunicazione diretta nell’UE viene meno appena lo Stato terzo nel quale risiedono gli attori interessati attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con tutti gli Stati membri dell’UE21. Anche per questo motivo il Consiglio federale mira allo stesso calendario di quello previsto dall’UE (v. considerazioni al n. 1.3)
2.3 Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti scambiano i dati in conformità allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner nell’ambito del «Foreign Account and Tax Compliance Act» (FATCA). Il FATCA è un regolamento preesistente, sul quale si basa lo SCC. Non è noto se il suo aggiornamento debba anche essere integrato nel FATCA. Alcuni elementi che sono stati modificati nell’ambito dell’aggiornamento dello SCC sono già attualmente oggetto del FATCA, segnatamente l’esclusione delle istituzioni caritatevoli, di importanza centrale per la Svizzera. Inoltre, il FATCA non prevede alcuna comunicazione prima del raggiungimento del valore soglia determinante di 50 000 dollari americani, ragione per cui in questo accordo non è necessario inserire ulteriori disposizioni derogatorie, per esempio per i conti di moneta elettronica ai quali è applicabile un valore soglia più basso. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarà probabilmente attuato dagli Stati Uniti per mezzo di accordi bilaterali. La corrispondente attuazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti è oggetto di un progetto distinto.
19 Stato: 14 febbraio 2024
20 Art. 2 par. 1 DAC 8
21 Consid. 19 e all. III sez. IV parte F punti 5 e 6 DAC 8