Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Cripto-attività sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).

L’espressione «autorità competente» include le persone e le autorità dei diversi Stati elencati nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera è il capo del DFF o il/la suo/a sostituto/a.

L’espressione «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» si riferisce al quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività (inclusi i commentari dell’OCSE) sviluppato dall’OCSE con gli Stati del G20. Si veda al riguardo anche il commento alla quinta clausola del preambolo.

Con «Segretariato dell’organo di coordinamento» si intende il Segretariato dell’OCSE che, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, sostiene l’organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

L’espressione «accordo effettivo» indica che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra due Stati è entrato in vigore con validità giuridica:

• entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;

• entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;

• entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per attuare il CARF;

• entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’organo di coordinamento di voler scambiare informazioni in materia di cripto-attività con l’altro Stato su base bilaterale.

Parte 2

Secondo la parte 2, qualsiasi termine non definito nell’Accordo SAI Cripto-attività avrà il senso a lui attribuito dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo SAI Criptoattività nel caso concreto. Questo significato deve essere conforme a quello definito nel CARF. Tutti i termini non definiti nell’Accordo SAI Cripto-attività o nel CARF hanno il significato che viene loro attribuito sostanzialmente dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo SAI Cripto-attività nel caso concreto. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Sezione 2 – Scambio di informazioni concernente le persone oggetto di comunicazione

Parti 1 e 3