Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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La parti 1 e 3 definiscono le informazioni da scambiare. Queste sono da ottenere conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF e da scambiare automaticamente ogni anno con gli Stati partner. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Cripto-attività costituiscono la base legale di diritto internazionale per lo scambio. All’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa si rimanda anche nella sezione 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività, che contiene le prescrizioni sulla tutela del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).

La parte 3 elenca le informazioni da scambiare in relazione a ogni persona oggetto di comunicazione di un altro Stato. Esse possono essere riassunte in tre categorie:

(1) Informazioni concernenti l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione

Queste servono per l’identificazione, da parte dello Stato che riceve le informazioni, degli utenti oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo di un’entità che è una persona oggetto di comunicazione. Per quanto concerne le persone fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il NIF, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale e il NIF. Per le persone che esercitano il controllo occorre indicare anche il o i ruoli in virtù dei quali sono considerate persone che esercitano il controllo.

(2) Informazioni concernenti l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione

Queste servono per l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni da scambiare sono il nome, l’indirizzo ed eventualmente il numero d’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività.

(3) Informazioni concernenti operazioni

Vanno comunicate le operazioni in funzione del tipo di cripto-attività rilevante. Le varie categorie di operazioni sono comunicate individualmente (v. punti ii-ix). La comunicazione avviene in modo aggregato, vale a dire per ogni tipo di cripto-attività rilevante e per tutte le categorie di operazioni si deve comunicare il valore totale, il numero totale di unità e il numero di tutte le operazioni rilevanti.

Il CARF contiene precisazioni e misure concrete in relazione alle informazioni da fornire (cfr. sezione II dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività).

Parte 2

La parte 2 disciplina la possibilità di inviare, ma non di ricevere, le informazioni. Questi Stati devono comunicare al Segretariato dell’organo di coordinamento la loro rinuncia