Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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alla reciprocità. Non sono invece previsti i casi in cui uno Stato può ricevere informazioni senza trasmetterle. Questa norma corrisponde a quella presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Sezione 3 – Tempi e modalità dello scambio di informazioni
Parte 1
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF (notifica, cfr. sezione 7). Per la costituzione di un obbligo di diritto concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le quattro premesse menzionate nelle considerazioni relative alla sezione I parte 1 dell’Accordo SAI Cripto-attività. Se le premesse risultano soddisfatte soltanto in una data successiva rispetto a quanto indicato in occasione della sottoscrizione, l’Accordo SAI Cripto-attività trova applicazione da tale momento in avanti. Ciò corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
La parte 1 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui le informazioni si riferiscono, quindi entro fine settembre. Ciò corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Parti 2 e 3
Le parti 2 e 3 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni devono essere scambiate in modo automatico in uno schema comune XML. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema di trasmissione comune dell’OCSE («Common Transmission System», CTS), il sistema di trasmissione sicuro sviluppato congiuntamente e utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni riservate a fini fiscali. Inoltre, le informazioni devono essere predisposte e cifrate in linea con i più recenti standard concordati a livello internazionale. Il CTS è già in uso per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.
In alternativa, le autorità competenti possono utilizzare un’altra procedura per la trasmissione dei dati, che soddisfi gli standard di sicurezza, cifratura e preparazione dei file equivalenti a quelli del CTS, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati durante l’intero processo di trasmissione e assicurare che i dati non siano in alcun caso resi accessibili o divulgati a persone non autorizzate né modificati o alterati in modo non autorizzato. La Svizzera adotterà il sistema CTS.
Sezione 4 – Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione
La sezione 4 corrisponde a quanto previsto nella sezione 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Disciplina la cooperazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia