Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

fiscale da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono le misure previste dal diritto nazionale, in particolare nei confronti di un prestatore di servizi per le cripto-attività. Sono comprese anche le situazioni in cui una persona oggetto di comunicazione si avvalga del proprio diritto alla rettifica o alla cancellazione di dati inesatti. La LSAI prevede in particolare verifiche e disposizioni penali (v. n. 4.5).

La cooperazione avviene tra autorità competenti. L’Accordo SAI Cripto-attività non prevede alcun contatto diretto tra autorità competenti di uno Stato e un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di un altro Stato.

Sezione 5 – Riservatezza e protezione dei dati

La sezione 5 corrisponde a quanto previsto nella sezione 5 dell’Accordo SAI Conti finanziari.

Parte 1

La parte 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa in relazione alla riservatezza e altre salvaguardie. Questo rimando comprende in particolare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la riservatezza e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione OCSE)25 e nel Modello di accordo sullo scambio d’informazioni dell’OCSE26.

Come l’Accordo SAI Conti finanziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività consente alla Parte che fornisce le informazioni di comunicare alla Parte ricevente le disposizioni di tutela del suo diritto interno che deve rispettare per garantire il necessario livello di protezione (cfr. notifica conformemente alla sezione 7 parte 1 lett. e)). Queste disposizioni di tutela non devono però andare oltre la misura necessaria alla garanzia della protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando alla legislazione interna di uno Stato ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Le disposizioni di tutela designate dalla parte che trasmette le informazioni sono elencate all’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.

Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le disposizioni in materia di protezione dei dati al Segretariato dell’organo di coordinamento. L’approvazione degli Stati partner relativa allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera comprende quindi anche l’obbligo a rispettare le disposizioni della Svizzera in materia di protezione dei dati. Si dovrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Nell’articolo 3 capoverso 4 AP-DF il Consiglio federale deve essere

25 OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital 2017, 25 aprile 2019, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version).

26 OCSE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > tax > Exchange of Information > Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes > Resources > Report, Guidances and Reference Documents. 30/91