Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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incaricato di notificare le disposizioni in materia di protezione di dati determinati per la Svizzera conformemente alla sezione 7 parte 1 lettera e) dell’Accordo SAI Cripto-attività. Poiché il diritto svizzero in materia di protezione dei dati adempie di principio i requisiti internazionali, ciò servirà ad assicurare, come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che lo Stato partner garantisca lo stesso necessario livello di protezione. Questo meccanismo implicito nell’Accordo SAI Cripto-attività è simile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI (o dell’art. 2a AP-LSAI) e rappresenta un rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner.

In linea di principio tutti gli Stati prevedono prescrizioni specifiche in materia di riservatezza e sicurezza dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Come indicatore utile per verificare se uno Stato garantisce salvaguardie adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, ricorrere in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In tali occasioni viene verificato il rispetto delle norme concernenti la riservatezza e la sicurezza dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere reciproca certezza e sicurezza sull’esistenza dei requisiti fondamentali per il funzionamento regolare dello scambio automatico di informazioni prima che siano scambiati i primi dati con gli Stati partner. In caso di mancata osservanza delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione reciproca allo scambio automatico di informazioni; in altri termini, lo Stato sarà tenuto a inviare i dati, ma non riceverà informazioni dai propri Stati partner. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora 114 Stati sono stati sottoposti a una verifica del rispetto delle norme concernenti la riservatezza e la sicurezza dei dati, tra cui la Svizzera. Il Forum globale dovrà ancora definire la procedura di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Infine, il 6 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conforme allo standard27. In virtù di questo decreto federale il Consiglio federale è tenuto a verificare, prima della loro trasmissione, se gli Stati partner con i quali nell’anno in questione vengono scambiati dati per la prima volta soddisfano i requisiti del Forum globale. Il Consiglio federale riassume i risultati in un rapporto e lo sottopone per parere alle competenti commissioni parlamentari. Quindi dispone le necessarie misure tenendo conto delle raccomandazioni delle commissioni consultate (scambio di dati, sospensione dello scambio di dati, denuncia dell’accordo). Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si dovrà proporre un meccanismo analogo, che sarà oggetto di un progetto legislativo separato.

Parte 2

La parte 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie. Sono inoltre da comunicare al Segretariato dell’organo di coordinamento le sanzioni e le misure correttive applicate. Il Segretariato dell’organo di coordinamento informerà tutte le autorità competenti che

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