Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che

l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti commerciali o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i conti di carte di credito o i meccanismi di credito rinnovabile trattati come nuovi conti commerciali non devono essere verificati, identificati o notificati, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante che gestisce il conto in questione abbia attuato direttive e procedure volte a impedire che il saldo del conto dovuto al titolare del conto superi 50 000 USD.

B. Altri nuovi conti commerciali. In riferimento a un nuovo conto commerciale diverso da quelli descritti alla lettera A della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante deve stabilire se il titolare del conto è (i) un soggetto statunitense

specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o istituto finanziario di un’altra

giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente o un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, o (iv) una NFFE attiva o una NFFE passiva.

1. Con riserva della lettera B paragrafo 2 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero notificante può stabilire che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se l’istituto finanziario svizzero notificante determina ragionevolmente che il titolare del conto possiede tale status sulla base, a seconda dei casi, del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto, di informazioni di pubblico dominio o di informazioni in suo possesso.

2. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. In tutti gli altri casi l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione sul suo status. Sulla base

dell’autocertificazione, si applicano le seguenti regole:

a) se il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense

specifico, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione;

b) se il titolare del conto è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti

conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all’autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti; se tale soggetto è un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di

comunicazione;