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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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c) se il titolare del conto è (i) un soggetto statunitense che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) fatta salva la lettera C paragrafo 3 della presente sezione, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente o un beneficiario effettivo esonerato in base alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva, o (v) una NFFE passiva i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione e non è soggetto a notifica;
d) se il titolare del conto è un istituto finanziario non partecipante (incluso un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante), il conto non è un conto statunitense oggetto di
comunicazione.
VI. Particolari regole e definizioni. Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all’attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:
A. Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali. Un
istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un’autodichiarazione o su evidenze documentali se sa o ha motivo di ritenere che l’autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Definizioni. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
1. Procedure AML/KYC. L’espressione «procedure AML/KYC» si riferisce all’obbligo di diligenza nell’identificazione dei clienti di un istituto finanziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il
riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere alle quali l’istituto finanziario svizzero notificante è assoggettato.
2. NFFE. Una «NFFE» (Non-Financial Foreign Entity) indica un’entità non statunitense che non sia un istituto finanziario estero in base alla
definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del
Dipartimento del Tesoro statunitense oppure un’entità di cui alla lettera B paragrafo 4 lettera j della presente sezione, e comprende anche qualsiasi entità non statunitense che sia costituita in Svizzera o in un’altra
giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
3. NFFE passiva. Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia (i) né una NFFE attiva, (ii) né una società di persone estera né un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.
4. NFFE attiva. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri: