Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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h) la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni

di copertura con o per entità correlate che non siano istituti

finanziari e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;

i) la NFFE è una «NFFE esclusa dal campo di applicazione» in base

alle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; oppure

j) la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è

un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale,

ii. è esente dall’imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza,

iii. non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali,

iv. il diritto applicabile della giurisdizione in cui la NFFE ha sede oppure gli atti costitutivi della NFFE escludono

l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali della NFFE a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l’attività di pubblica utilità svolta dalla NFFE oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dalla NFFE, e

v. il diritto applicabile della giurisdizione in cui la NFFE ha sede oppure gli atti costitutivi della NFFE esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori

patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo della giurisdizione nella quale la NFFE ha sede o da uno dei suoi dipartimenti politici.

5. Conto preesistente. L’espressione «conto preesistente» designa un conto finanziario che alla data di determinazione è gestito da un istituto

finanziario svizzero notificante.