Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine
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essere «recuperata» in età adulta. Come per tutte le adozioni di maggiorenni, non sono infine necessari né il consenso del genitore legale che ha vissuto con l’aspirante all’adozione, né quello dell’eventuale secondo genitore con cui sussiste un rapporto di filiazione (cfr. art. 266 cpv. 2 CC).
Si prevede che questa modifica si ripercuoterà positivamente sui rapporti tra i figliastri e le loro matrigne / i loro patrigni, in particolare nei casi in cui non è stato possibile adottare il figliastro secondo il diritto anteriore al 2018 (v. n. 1.2.2) e la coppia non vive più insieme.
Art. 267 cpv. 3 n. 4
L’adozione del figliastro non dovrà sciogliere i vincoli di filiazione anteriori con l’altro genitore, come previsto nel diritto vigente (art. 267 cpv. 2 CC). Dato che s’intende consentire l’adozione di un figliastro maggiorenne anche se la coppia non è più vincolata da un matrimonio o un’unione domestica registrata o semplicemente non vive più in comunione domestica, occorre integrare questa disposizione precisando che l’adozione del figliastro non scioglie il vincolo di filiazione tra il figlio e il genitore nemmeno in questi casi.
Art. 268 cpv. 2bis
Il diritto vigente stabilisce per tutte le forme di adozione che la domanda può essere presentata solo se l’aspirante all’adozione ha provveduto alla cura ed educazione dell’adottando per almeno un anno (art. 264 cpv. 1 CC). L’avamprogetto intende derogare a questa condizione per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione possa essere stabilito il prima possibile dopo la nascita del bambino (cfr. art. 264cbisAP-CC).
Nell’interesse di una tutela giuridica del minore con due genitori, si prevede di modificare anche la procedura di adozione, in particolare per consentire di presentare la domanda di adozione agevolata del figliastro prima ancora che siano adempite tutte le condizioni. Secondo la modifica, la domanda può essere presentata anche poco dopo la nascita del figlio se la coppia soddisfa la condizione dei tre anni di comunione domestica durante il primo anno di vita del bambino. La coppia che alla nascita del figlio vive insieme da due anni e otto mesi, ad esempio, potrà presentare la domanda di adozione agevolata poco dopo la nascita; l’adozione non sarà comunque pronunciata prima che abbia vissuto tre anni in comunione domestica. Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione domestica registrata con una terza persona al momento dell’adozione (art. 264c cpv. 3 CC). Rinunciando alla condizione dei tre anni di comunione domestica al momento della presentazione della domanda, si prevede che più figli e genitori intenzionali possano beneficiare dell’adozione del figliastro nella sua forma agevolata.
Soltanto in via eccezionale e su istanza motivata dell’aspirante all’adozione si può prescindere dalla condizione della comunione domestica al momento della presentazione della domanda. Le autorità competenti hanno così un certo margine discrezionale per concedere comunque l’adozione agevolata del figliastro nei casi in cui un eventuale rifiuto sarebbe alquanto ingiustificabile.