Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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– la contestazione della presunta paternità del marito;

– il disciplinamento della donazione privata di sperma e lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel concepimento del figlio;

– l’iscrizione nella legge del diritto a conoscere le proprie origini e i propri discendenti.

I lavori per adempiere la mozione comprendono dunque il disciplinamento della donazione privata di sperma, come proposto dal gruppo di esperti per garantire al figlio il diritto di conoscere le proprie origini e definire con chiarezza lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel concepimento del figlio. Nel rapporto del 17 dicembre 2017 il Consiglio federale ha prospettato la soluzione seguente: il donatore di sperma deve rinunciare per iscritto al rapporto di filiazione con il figlio così concepito e acconsentire all’inserimento dei suoi dati in un registro (da creare). La genitorialità originaria della moglie della madre potrebbe essere estesa alla donazione privata di sperma se la coppia di donne è sposata. Se non lo è, la madre biologica e la madre intenzionale stipulano un accordo scritto sul rapporto di filiazione (in linea di massima prima del concepimento). Il rapporto di filiazione inizia con il riconoscimento del bambino, prima o dopo la nascita che sia. Le stesse regole andrebbero applicate alle coppie eterosessuali che ricorrono alla donazione privata di sperma5.

Nel frattempo, fino all’entrata in vigore di una simile normativa, l’adozione del figliastro è l’unico modo per instaurare il rapporto di filiazione con un figlio concepito mediante donazione privata di sperma. In caso di inseminazione privata (o di concepimento naturale), il padre può riconoscere il figlio e quindi acconsentire immediatamente alla sua adozione. In questo modo è possibile garantire il diritto del figlio a conoscere le proprie origini dato che le circostanze del suo concepimento e della sua nascita sono documentate nel registro dello stato civile svizzero. Per quanto la procedura proposta non consenta di conoscere e registrare il padre biologico in tutti i casi di donazione di sperma (alcuni Paesi come la Spagna ammettono infatti la donazione anonima), permette perlomeno di raggiungere, laddove possibile, questo obiettivo.

1.1.3 L’adozione del figliastro nella revisione parziale del diritto in materia di adozione del 2018

L’ultima volta che il Consiglio federale e il legislatore hanno affrontato l’adozione del figliastro e il relativo quadro giuridico risale alla revisione parziale del diritto in materia di adozione del 16 giugno 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2018. In quell’occasione l’adozione del figliastro, fino a quel momento riservata alle sole coppie coniugate, è stata estesa anche alle coppie in unione domestica registrata e ai conviventi di fatto (art. 264c CC); sono inoltre stati allentati alcuni requisiti, in particolare è stata ridotta da cinque a tre anni la durata minima della comunione domestica tra il genitore biologico e l’adottando (art. 264c cpv. 2 CC) ed è stata introdotta la possibilità di derogare alla differenza d’età minima di 16 anni (art. 264d

5 Cfr. il rapporto del 17 dicembre 2021 in adempimento del postulato 18.3714 (non disponibile in italiano), consultabile qui: www.ufg.admin.ch > Società > Responsabilità genitoriali e filiazione.