Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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Viste le particolari circostanze legate al concepimento e alla nascita del figlio, è importante che quest’ultimo sia tutelato al meglio sotto il profilo giuridico e che quindi il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale venga stabilito il prima possibile, come propongono anche il Tribunale federale e la Corte EDU (v. n. 1.1.3). Il presupposto di base è costituito dalle condizioni per l’adozione del figliastro di cui all’articolo 264c CC: la coppia deve essere sposata, vincolata da un’unione domestica registrata o convivere di fatto. Per garantire che il maggior numero possibile di bambini (e di genitori intenzionali) possa beneficiare dell’adozione agevolata, la condizione dei tre anni di comunione domestica può essere adempita anche dopo la nascita del figlio. L’adozione agevolata del figliastro non potrà comunque essere pronunciata prima che la coppia abbia vissuto tre anni in comunione domestica (cfr. anche art. 268 cpv. 2bise 268a cpv. 3 AP-CC; per la possibilità di derogare in via eccezionale alla condizione della comunione domestica cfr. art. 268 cpv. 2bisultimo periodo AP-CC). Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione domestica registrata con una terza persona. Se queste condizioni sono soddisfatte, si può presupporre l’esistenza di un progetto comune per l’adottando. In questi casi s’intende rinunciare, in deroga a quanto previsto per la «classica» adozione del figliastro e l’adozione congiunta, al requisito che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del bambino (art. 264 cpv. 1 CC).

Art. 266 cpv. 3

L’articolo 266 CC riguarda l’adozione di maggiorenni, sia essa un’adozione congiunta da parte di una coppia sposata, un’adozione singola o un’adozione del figliastro ormai adulto. La modifica proposta riguarda pertanto tutti i casi di adozione del figliastro, non solo quella agevolata (v. n. 1.2.2).

Se le condizioni per l’adozione del figliastro erano soddisfatte quando l’adottando era minorenne, per l’adozione in età adulta si può prescindere dalla condizione della comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione. Stessa cosa vale anche per il matrimonio e l’unione domestica registrata. Per i maggiorenni non è rilevante che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica o siano giuridicamente legati l’uno all’altro: spesso mantengono stretti rapporti con l’ex matrigna o patrigno, analoghi a quello che intercorre tra genitore e figlio e che s’intende quindi sancire sotto forma di rapporto di filiazione legale.

Per l’adozione di maggiorenni il vigente articolo 266 capoverso 3 CC rinvia alle condizioni applicabili all’adozione di minorenni compresa quindi la comunione domestica (art. 264c capoverso 3 CC). Dal momento che questa condizione non può però essere soddisfatta se l’aspirante all’adozione e il genitore dell’adottando non vivono più insieme, s’intende evitare che possa rappresentare un ostacolo all’adozione di figliastri maggiorenni.

Le condizioni di cui all’articolo 266 CC capoverso 1 numeri 1 e 2 restano invece applicabili, il che implica in particolare che l’aspirante all’adozione abbia provveduto, per almeno un anno, alla cura ed educazione del figlio da minorenne. Alla maggiore età del figlio non sarà dunque possibile «recuperare» ogni adozione grazie alle nuove agevolazioni: senza l’anno di cura ed educazione, ad esempio nei casi in cui il genitore e il suo partner si separano due mesi dopo la nascita del figlio, l’adozione non può