Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine
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1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare
1.2.1 Mozione della CAG-N 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro
Considerato l’interesse del bambino a instaurare rapidamente un rapporto di filiazione con il genitore intenzionale e quindi a essere tutelato sul piano giuridico, il Parlamento si è detto favorevole ad agevolare l’adozione del figliastro in queste situazioni molto specifiche. Con la mozione 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di modifica delle disposizioni sull’adozione del figliastro per rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educazione secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. La mozione chiede inoltre di vagliare altre possibili agevolazioni. Nei dibattimenti parlamentari è emersa la volontà di semplificare la procedura non solo per i conviventi di fatto, come chiesto dalla mozione, ma anche per le coppie etero o omosessuali sposate o in unione domestica registrata9.
L’avamprogetto intende ovviare alle situazioni appena descritte in modo rapido e mirato (n. 1.1.4) senza anticipare la revisione del diritto in materia di filiazione (n. 1.1.2), volta a disciplinare anche altri casi, in particolare la donazione privata di sperma10.
1.2.2 Altre modifiche necessarie: adozione di figliastri maggiorenni
Anche per adottare un maggiorenne il diritto vigente impone che il genitore viva in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. Se questa condizione è sensata nel caso di un minorenne, non lo è nel caso di un maggiorenne, che in genere non vive più insieme ai genitori. Non di rado risulta impossibile adottare un figliastro maggiorenne perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione non esiste più. La mancata adozione del figlio da minorenne, quando il genitore e l’aspirante all’adozione vivevano ancora in comunione domestica, è solitamente riconducibile a due ragioni di natura giuridica: o mancava il consenso del genitore con cui il bambino non viveva (art. 265a CC) o il genitore e l’aspirante all’adozione non erano sposati, ma solo partner registrati o conviventi di fatto. Fino al 2018 l’adozione del figliastro era riservata ai soli coniugi. Pertanto, l’unica via per stabilire un rapporto di filiazione con il figliastro ormai maggiorenne dopo che il genitore e l’aspirante
9 « Comme la formulation de la motion porte à confusion, je tiens à préciser ici que cette possibilité doit également être prévue pour les couples mariés ou les couples en partenariat enregistré. Cette motion concerne autant les couples hétérosexuels qu’homosexuels. » (relatrice Mazzone, consigliera agli Stati, Boll. Uff. 2022 pag. 1342, consultabile qui: www.parlament.ch > Ricerca oggetti > 22.3382 (inserire il numero dell’oggetto) > 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro > Bollettino Ufficiale > Seduta del Consiglio degli Stati del 14.12.2022).
10 Cfr. il dibattito in Consiglio nazionale, Boll. Uff. 2022 pag. 985, consultabile qui: www.parlament.ch > Ricerca oggetti > 22.3382 (inserire il numero dell’oggetto) > 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro > Bollettino Ufficiale > Seduta del Consiglio nazionale dell’08.06.2022.