Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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2.1.2 Deroga alla condizione della comunione domestica per l’adozione di figliastri maggiorenni

L’avamprogetto introduce una modifica anche per le adozioni di figliastri maggiorenni. In generale, l’adozione del figliastro11 presuppone che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica da almeno tre anni, indipendentemente dal fatto che l’adottando sia minorenne (art. 264c cpv. 2 CC) o maggiorenne (art. 266 cpv. 2 CC). Per i minorenni si tratta di una condizione ragionevole, in quanto l’adozione ha lo scopo di consentire loro di crescere in una famiglia con due genitori e di essere tutelati sotto il profilo giuridico grazie al rapporto di filiazione con il genitore adottivo. La situazione è però diversa se l’adozione è rimandata in età adulta perché il figliastro non è stato o non ha potuto essere adottato quando era minorenne (v. n. 1.2.2). Per i maggiorenni è irrilevante che la famiglia viva ancora insieme, ragion per cui la comunione domestica tra il genitore e la matrigna o il patrigno riveste un ruolo minore; s’intende pertanto rinunciare a tale condizione consentendo all’ex matrigna o patrigno di adottare il figliastro ormai adulto (adozione di maggiorenni). Non è nemmeno necessario che continui a sussistere l’unione giuridica tra il genitore e l’aspirante all’adozione, vale a dire il matrimonio o l’unione domestica registrata (art. 264c cpv. 1 CC). In futuro s’intende pertanto derogare a queste condizioni, purché fossero adempite quando l’adottando era ancora minorenne (art. 266 cpv. 3 AP-CC). In questi casi è però espressamente mantenuta la condizione che l’aspirante all’adozione deve aver provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del figliastro minorenne. Si applicano inoltre per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni (art. 266 cpv. 2 CC): anche se la comunione domestica, il matrimonio o l’unione domestica registrata tra genitore e aspirante all’adozione non costituiscono più una condizione da adempiere per poter presentare una domanda di adozione, la coppia deve comunque aver vissuto in comunione domestica per almeno tre anni (art. 264c cpv. 2 CC). Questo vale sia per i figli nati in una relazione di coppia e concepiti ad esempio con donazione di sperma, sia per i figli nati da una precedente unione (v. n. 1.2.2). Allo stesso tempo s’intende mantenere il rapporto di filiazione con l’altro genitore; una pertinente disposizione va quindi a integrare gli effetti dell’adozione (art. 267 cpv. 3 n. 4 AP-CC).

2.1.3 Diritto transitorio

S’intende applicare il nuovo diritto alle procedure di adozione pendenti all’entrata in vigore. Il termine di sei mesi previsto all’articolo 268a capoverso 3 AP-CC per la costituzione di un rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione decorre tuttavia dall’entrata in vigore delle modifiche, in modo da consentire alle autorità competenti di adeguarsi. Non si rendono necessarie ulteriori disposizioni transitorie, in quanto la modifica non comporta alcuna agevolazione retroattiva, ma le coppie interessate potranno beneficiarne da subito presentando una domanda di adozione.

11 Come l’adozione congiunta.