Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

all’adozione non vivono più insieme e non sono più vincolati da matrimonio o unione domestica registrata, resta l’adozione singola da parte dell’ex compagno del genitore, che però comporta lo scioglimento del rapporto di filiazione con il genitore con cui il figlio è cresciuto. Solitamente però non è ciò che si vuole.

Questo problema non riguarda solo la «classica» adozione di un figlio nato da un’altra relazione, ma anche i casi oggetto della mozione dato che la procreazione assistita esiste da oltre 40 anni. In molti di questi casi l’intenzione è di sancire legalmente, attraverso un rapporto di filiazione, la continuità della stretta relazione tra il figliastro maggiorenne e l’ex compagno del genitore nonostante lo scioglimento della comunione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata. È chiaro che in questi casi l’accento è posto sulla relazione tra l’aspirante all’adozione e il figliastro maggiorenne piuttosto che sulla relazione dell’ex coppia. Il Consiglio federale reputa pertanto necessario legiferare anche a tale proposito.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

La mozione 22.3382 chiede di adeguare le disposizioni sull’adozione del figliastro affinché il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione possa essere stabilito rapidamente se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comunione domestica con il genitore intenzionale (v. n. 1.2.1). A tal fine s’intende disciplinare l’adozione agevolata del figliastro in un articolo distinto (art. 264cbisAP-CC). Per semplificare e accelerare la procedura, si propone di modificare sia le condizioni per l’adozione (art. 264cbisAP-CC) sia la procedura (art. 268 cpv. 2bise 268a cpv. 3 AP-CC). Infine vengono proposte modifiche anche per l’adozione di maggiorenni (art. 266 cpv. 3 e 267 cpv. 3 n. 4 AP-CC).

2.1.1 Adozione agevolata del figliastro

Rinuncia all’anno di cura ed educazione

Secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC, prima di poter presentare una domanda di adozione, l’aspirante all’adozione deve aver provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando minorenne. Questa disposizione ha senso nei casi in cui l’intenzione è di integrare nella nuova relazione i figli nati da una precedente relazione (v. n. 1.1.3). Formare una nuova famiglia richiede del tempo, in cui occorre anzitutto capire se il rapporto tra il bambino e l’aspirante all’adozione si svilupperà in un sano rapporto genitore-figlio e se l’aspirante all’adozione è a tutti gli effetti idoneo ad assumere il ruolo di genitore legale. In questi casi il figlio ha in genere anche un secondo genitore ed è quindi tutelato sotto il profilo giuridico.

Il discorso è un altro per i figli che sono stati concepiti con la donazione privata di sperma, con la donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, e che dalla nascita vivono con l’aspirante all’adozione. In questi casi, pur essendo nato in una relazione di coppia effettiva, il bambino ha un solo genitore legale al momento della