Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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nascita. È proprio questo aspetto che distingue queste situazioni dalla «classica» adozione del figliastro: l’interesse del bambino a beneficiare rapidamente del rapporto di filiazione con il secondo genitore è centrale e ha la precedenza sulla condizione dell’anno di cura ed educazione. Allo stato attuale la tutela giuridica del bambino è tuttavia ostacolata proprio dall’anno di cura ed educazione, condizione priva di qualsiasi plusvalore. Per il bene del minore s’intende quindi rinunciare a questa condizione affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile (art. 264cbisAP-CC).

In linea con quanto chiesto dalla mozione 22.3382 in questa sede è comunque stato deciso di mantenere l’adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale per non anticipare l’imminente revisione del diritto in materia di filiazione e di non disciplinare tutte le situazioni illustrate (v. n. 1.1.2). Resta quindi in essere la procedura di adozione dinanzi alle autorità competenti e continuano ad applicarsi anche le altre condizioni per l’adozione, in particolare quella dei tre anni di comunione domestica. Nonostante le altre condizioni vengano mantenute, il disciplinamento proposto consentirà di semplificare e accelerare la procedura di adozione del figliastro per molti genitori intenzionali.

Domanda di adozione prima che siano adempite tutte le condizioni per l’ado-

zione e clausola di eccezione

Resta il problema di come disciplinare la situazione delle coppie che al momento della nascita del figlio non adempiono ancora la condizione dei tre anni di comunione domestica, ma la soddisferanno prima della fine dell’anno di cura ed educazione (e quindi prima che la «classica» adozione del figliastro sia possibile ai sensi dell’art. 264c in combinato disposto con l’art. 264 CC). Per garantire che anche in questi casi il bambino sia tutelato il prima possibile con un secondo genitore legale, s’intende introdurre la possibilità di presentare all’autorità competente la domanda di adozione agevolata del figliastro prima che siano adempite tutte le condizioni (art. 268 cpv. 2bisAP-CC), diversamente da quanto disposto per gli altri casi, compresa la «classica» adozione del figliastro (art. 268 cpv. 2 CC). La condizione dei tre anni di comunione domestica può pertanto essere adempita anche dopo la nascita del figlio. Appena trascorsi i tre anni, il figliastro potrà essere adottato. Tutte le condizioni devono comunque essere adempite al più tardi al momento dell’adozione.

È inoltre prevista un’eccezione per evitare situazioni particolarmente scioccanti nei casi in cui la coppia che ha vissuto almeno tre anni in comunione domestica risulta separata al momento della domanda di adozione (art. 268 cpv. 2bisAP-CC).

Accertamento agevolato dell’idoneità all’adozione e decisione entro sei mesi

Nei casi rientranti nel nuovo articolo sull’adozione agevolata del figliastro (art. 264cbis AP-CC), il figlio è stato concepito e nasce in una relazione di coppia effettiva. Non appare pertanto né appropriato né necessario procedere a un accertamento completo, come nei casi in cui si adotta il figlio di terzi. Per tenere conto di queste circostanze s’intende semplificare la procedura in modo da poter pronunciare l’adozione in linea di massima entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla presentazione della domanda. Questa disposizione consente anche di accelerare la procedura come chiede la mozione.