Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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Prendiamo il caso di una coppia eterosessuale che ha realizzato il desiderio di avere un figlio affidandosi a una madre surrogata all’estero. La donna ha donato un ovulo, l’uomo lo sperma, pertanto entrambi hanno un legame genetico con il bambino. Il figlio è stato concepito ed è nato all’interno di una relazione di coppia. Se, una volta nato il bambino, la coppia dovesse separarsi prima di chiedere l’adozione agevolata, l’uomo rimarrebbe l’unico genitore legale, mentre non sarebbe possibile stabilire un rapporto di filiazione con la donna. In casi simili l’autorità deve poter concedere, in via eccezionale, l’adozione agevolata del figliastro. Spesso il concepimento del figlio e la registrazione del rapporto di filiazione nel registro dello stato civile svizzero hanno già richiesto molto tempo, per cui risulterebbe inaccettabile che ora l’adozione non andasse a buon fine per via della comunione domestica. Anche in questi casi si applica tuttavia la condizione dei tre anni di comunione domestica. La disposizione derogatoria si applica anche alle coppie che si separano dopo aver presentato la domanda ma prima di aver ottenuto l’adozione. Nei casi in cui si prescinde in via eccezionale dalla condizione della comunione domestica, la domanda deve poter essere presentata anche al domicilio dell’aspirante all’adozione (cfr. art. 268 cpv. 1 CC sul domicilio dei genitori adottivi).

Art. 268a cpv. 3

In linea di principio un’adozione, sia essa congiunta, singola o del figliastro, può essere pronunciata solo al termine di un’approfondita istruttoria (art. 268a cpv. 1 CC). L’aspirante all’adozione deve poter adottare il figlio nato da una precedente relazione del suo partner solo se assolutamente idoneo ad assumersi la responsabilità del bambino e se l’adozione risponde al bene di quest’ultimo. Occorre infatti tenere presente che molti figliastri hanno già un secondo genitore legale, e che l’adozione scioglie non solo i vincoli di filiazione con quest’ultimo, ma anche il legame giuridico con gli altri parenti di questo genitore, compresi i nonni del bambino.

La situazione è tuttavia completamente diversa nei casi di adozione agevolata del figliastro: alla nascita il bambino ha un solo genitore legale e vive già con l’aspirante all’adozione. In questi casi s’intende prescindere da un accertamento approfondito dell’idoneità e da valutazioni di carattere sociale. L’istruttoria dovrebbe limitarsi alle circostanze che potrebbero portare alla revoca del diritto di determinare il luogo di dimora o addirittura alla privazione dell’autorità parentale. Allo scopo sono in linea di massima sufficienti un estratto del casellario giudiziale e una richiesta all’APMA. Si può ad esempio rinunciare a prendere in considerazione l’atteggiamento dei discendenti dell’aspirante all’adozione (art. 268aquatercpv. 1 CC). I casi di adozione agevolata del figliastro riguardano i figli nati in una relazione di coppia o in una famiglia già esistente, il che rende superfluo considerare l’atteggiamento di eventuali discendenti, ossia eventuali fratelli o sorelle dell’adottante. In questi casi s’intende pertanto far sì che la decisione di adozione venga pronunciata entro sei mesi in modo da poter stabilire il prima possibile il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione. Tale termine non si applica ovviamente nei casi in cui la condizione dei tre anni di comunione domestica è soddisfatta sei mesi dopo la presentazione della domanda. L’adozione può essere pronunciata soltanto se tutte le condizioni previste, compresa questa, sono adempite.