Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Altrimenti si dovrebbe imporre alla coppia di dimostrare che il bambino è frutto di un progetto comune. Tale condizione, se introdotta nelle disposizioni sull’adozione agevolata del figliastro, comporterebbe un ulteriore onere procedurale ed eventuali difficoltà probatorie per le coppie interessate15. Andrebbero infatti definite le prove ammissibili per ogni situazione contemplata dall’avamprogetto – donazione privata di sperma, donazione (eventualmente anonima) di sperma o altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata: ad esempio una convenzione parentale e un accordo sulla donazione di sperma (da presentare in quale forma e in quale momento?) nel caso di una donazione privata di sperma; una convenzione parentale e/o la ricevuta degli ovuli o dello sperma acquistati e il contratto terapeutico stipulato con la clinica nel caso di donazioni anonime all’estero; una convenzione parentale e un apposito accordo nei casi di maternità surrogata, per citarne alcuni. Tutto questo andrebbe però in tutt’altra direzione rispetto allo scopo perseguito con l’avamprogetto: migliorare in modo mirato e rapido le situazioni descritte (v. n. 1.2.1). Mantenendo la condizione secondo cui la coppia deve aver vissuto in comunione domestica per tre anni al momento dell’adozione (art. 264cbise 268 cpv. 2bisAP-CC), si può partire dal presupposto che l’unione sia stabile16 e che si tratti di un progetto comune. Se così non fosse, il partner del genitore legale non chiederebbe di adottare il figliastro nonostante la comunione domestica e il genitore legale negherebbe il consenso all’adozione.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 264c, titolo marginale
L’adozione agevolata del figliastro si rifà all’attuale adozione del figliastro, ma date le condizioni agevolate va disciplinata in un articolo separato (art. 264cbisAP-CC). Di conseguenza, al titolo marginale della vigente disposizione sull’adozione del figliastro è aggiunto «in generale».
Art. 264cbis
Questo nuovo articolo disciplina le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro e si applica nelle situazioni in cui:
– la coppia non abbia potuto o voluto realizzare il desiderio di avere figli né in modo naturale né con un metodo di procreazione assistita ammesso in Svizzera. Il figlio è stato quindi concepito con donazione privata di sperma, donazione (eventualmente anonima) di sperma o altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata;
– dalla nascita, il figlio viva con il genitore legale e l’aspirante all’adozione (o genitore intenzionale).
15 Per la prova del progetto comune cfr. anche le considerazioni del Tribunale federale, TF 5A_225/2022 del 21 giugno 2023 e 5A_520/2021 del 12 gennaio 2022.
16 Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793, in particolare 815 segg. e 837.