Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine
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2.2 Alternative esaminate e scartate
2.2.1 Disciplinamento dei compiti dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)
Taluni criticano che il consenso obbligatorio del genitore biologico (art. 265a segg. CC) spesso porta a interventi «inutili» dell’APMA nei casi cui si applicherebbe l’adozione agevolata del figliastro. In particolare ritengono inopportuno che l’APMA ordini una curatela per accertare la paternità prima dell’adozione, spingendo i genitori intenzionali a comunicare i dati del «genitore mancante»12.
A tale proposito si può fare riferimento alla modifica dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) adottata dal Consiglio federale il 26 giugno 2024, la cui entrata in vigore è prevista l’11 novembre 2024. L’ufficio dello stato civile continuerà a comunicare all’APMA la nascita di un figlio se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC)13, e questo affinché l’APMA possa esaminare se occorrono misure per tutelare il bene del minore e in particolare per determinare se per il bambino si prospetta una seconda genitorialità. L’APMA non istituirà a priori una curatela, ma contatterà la madre o la coppia per valutare se è necessario ordinare una misura di protezione a favore del minore14.
Il presente avamprogetto non prevede novità al riguardo. Nelle situazioni specifiche in cui in futuro sarà possibile adottare il figliastro con procedura agevolata, l’APMA dovrà trattenersi dall’intervenire: se un’adozione agevolata del figliastro è pendente, è opportuno attendere la decisione prima di valutare se nominare una curatela per l’accertamento della paternità.
2.2.2 Deroga alla condizione dei tre anni di comunione domestica e prova del «progetto comune» come unica condizione per l’adozione agevolata del figliastro
È stato esaminato se nei casi di adozione agevolata del figliastro fosse possibile derogare alla condizione dei tre anni di comunione domestica o addirittura alla comunione domestica in generale, il che però porterebbe a una sorta di genitorialità originaria mediante riconoscimento del bambino. In considerazione di quanto chiesto dalla mozione 22.3382 e della futura revisione del diritto in materia di filiazione, che non s’intende anticipare (v. n. 1.2.1), si è deciso di mantenere tale condizione.
12JANINA SCHNEIDER/LUCA MARANTA, Formalizing Family: Stiefkindadoption durch Re-
genbogenfamilien aus praktischer und rechtstheoretischer Sicht, FamPra.ch 2022, pagg. 38- 66, pag. 53.
13 RS 211.112.2
14 Rapporto esplicativo del 26 giugno 2024 sulla revisione dell’ordinanza sullo stato civile, pag. 23. Inoltre, va notato che l’art. 309 vCC è stato abrogato con l’introduzione dell’autorità parentale congiunta (in vigore dal 1° luglio 2014) in quanto al figlio deve essere assegnato un curatore soltanto se necessario per garantirne la tutela. Anche le madri non coniugate sono infatti in grado di tutelare gli interessi del loro figlio (messaggio concernente l’autorità parentale, FF 2011 8025, in particolare 8043).