Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine

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Compendio

Scopo di questo progetto è agevolare l’adozione di figliastri che sono stati concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero e che sin dalla nascita vivono insieme a un genitore legale e all’aspirante all’adozione (o genitore

intenzionale). L’idea è di rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educa-

zione, nonché di semplificare e accelerare l’accertamento dell’idoneità in modo da

stabilire il prima possibile il rapporto di filiazione tra il bambino e il genitore inten-

zionale.

Situazione iniziale

L’adozione del figliastro oggi è pensata per chi desidera adottare il figlio nato da una precedente relazione del partner. Questo tipo di adozione presuppone che la coppia viva in comunione domestica da almeno tre anni e che l’aspirante all’adozione abbia provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando. Può essere pronunciata solo al termine di approfonditi accertamenti e solo se l’autorità competente è certa che sia nel bene dell’adottando. Una volta adottato, il figlio perde il vincolo di parentela con i nonni e gli altri familiari del genitore nei confronti del quale, con il suo consenso, sono sciolti i vincoli di filiazione.

La mozione 22.3382 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede invece di agevolare la procedura per i casi in cui i figli sono stati concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, sempreché vivano con il genitore intenzionale sin dalla nascita. Le attuali disposizioni sull’adozione del figliastro non contemplano simili situazioni, in particolare per quanto riguarda le tempistiche (l’intera procedura, compreso l’anno di cura ed educazione, dura almeno due anni); durante questo periodo il bambino risulta avere un solo genitore legale e non è pienamente tutelato sul piano giuridico.

Contenuto del progetto

In attuazione della mozione 22.3382, s’intende porre rimedio a questa situazione insoddisfacente introducendo una forma agevolata di adozione del figliastro, in particolare rinunciando alla condizione dell’anno di cura ed educazione e rendendo possibile l’adozione non appena la coppia ha vissuto per tre anni in comunione domestica. La domanda di adozione potrà essere presentata anche prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per l’adozione, per poter stabilire il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale il prima possibile dopo la nascita. Tenuto conto delle circostanze di questi casi, s’intende inoltre semplificare l’accertamento dell’idoneità e limitare per quanto possibile la durata della procedura a sei mesi dalla presentazione della domanda.

Questa modifica del Codice civile consente di ovviare alle situazioni appena descritte in modo rapido e mirato; non s’intende anticipare la normativa prevista in occasione della prossima revisione del diritto in materia di filiazione.