Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/47: Modifica del codice civile – Adozione agevolata del figliastro · 18 pagine
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Titolo finale, art. 12bbis(nuovo)
Una nuova disposizione transitoria stabilisce che alle procedure di adozione pendenti si applica il nuovo diritto, ossia le nuove disposizioni che disciplinano determinate circostanze e agevolazioni procedurali. Alle domande pendenti di adozione agevolata del figliastro si applica il nuovo diritto anche se stando al diritto anteriore non sarebbe stato possibile pronunciare l’adozione. È fatta eccezione per il nuovo termine di sei mesi, che decorre dall’entrata in vigore della presente modifica in quanto non è possibile esigerne l’applicazione ai casi pendenti. Tuttavia, le autorità competenti sono tenute a trattare nel più breve tempo possibile le domande di adozione che soddisfano le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il progetto ha le seguenti ripercussioni per i Cantoni.
– Sebbene venga introdotta una nuova forma di adozione, l’adozione agevolata del figliastro, l’onere sarà minore rispetto alla procedura attuale in quanto non sarà in genere necessario procedere a un accertamento approfondito dell’idoneità. Inoltre, il volume delle domande non aumenterà, ma passerà dall’attuale adozione del figliastro alla nuova forma agevolata. Le autorità saranno chiamate a pronunciare la decisione di adozione entro sei mesi, il che può eventualmente comportare un onere maggiore per i Cantoni.
– Adattare la procedura e i moduli comporterà un certo onere di lavoro, ma limitato nel tempo.
– La modifica relativa all’adozione di maggiorenni, in base alla quale nei casi di adozione agevolata del figliastro si può derogare all’esistenza della comunione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata, può comportare un aumento delle domande da trattare, in particolare per le adozioni del figliastro non concesse secondo il diritto anteriore perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione era stata sciolta prima della presentazione della domanda di adozione. L’aumento dovrebbe comunque rimanere contenuto.