Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 22 pagine

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Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: modifica del Codice delle obbligazioni, della legge sui revisori e del Codice penale – rapporto sui risultati della consultazione

sullo sviluppo sostenibile a un’impresa di revisione diversa da quella incaricata di verificare il conto annuale. Non da ultimo è anche contestata l’utilità della disposizione in quanto, trattandosi di uno swiss finish, viene meno l’armonizzazione a livello internazionale. Tre partecipanti ritengono più opportuno spostare il contenuto dell’articolo 728a capoverso 1 numero 5 AP-CO nell’articolo 964cbiscapoverso 2 AP-CO. L’associazione XBRL Schweiz chiede che l’ufficio di revisione non si limiti a verificare l’esistenza di eventuali contraddizioni tra la relazione sullo sviluppo sostenibile e il conto annuale/di gruppo, ma che controlli la conformità del tagging della relazione leggibile elettronicamente alla norma scelta e alla tassonomia XBRL associata, in linea con quanto previsto dalla direttiva UE. EXPERTsuisse reputa poco coerente imporre una verifica di eventuali contraddizioni confrontando le relazioni, in quanto potrebbero emergere malintesi sul grado di approfondimento della verifica; ritiene inoltre che il termine «Unstimmigkeiten» (contraddizioni), troppo generico, necessiti di essere interpretato. A suo avviso non è sufficiente specificare nel rapporto esplicativo che non si tratta di una verifica materiale. Chiede pertanto di adattare per analogia la disposizione a quanto già si applica allo standard di revisione ISA-CH 720. Sempre secondo EXPERTsuisse occorre inoltre chiarire la misura in cui chi verifica la relazione sullo sviluppo sostenibile è responsabile della valutazione delle informazioni finanziarie contenute nel conto annuale.

4.5 Formato, approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione della relazione

4.5.1 Formato

Alcuni partecipanti76 chiedono una norma che autorizzi il Consiglio federale a definire gli standard ammissibili per il formato elettronico unico richiesto (art. 964ctercpv. 1 AP-CO). Altri77 auspicano lo stralcio della disposizione o perlomeno un periodo transitorio, in quanto pochissime delle imprese assoggettate redigono una relazione sulla gestione nel formato richiesto dall’UE, motivo per cui il passaggio al nuovo formato cagionerà costi elevati. Per ragioni legate alla certezza del diritto, altri partecipanti78 chiedono un tenore più preciso proponendone uno analogo all’articolo 4 dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche79 (pubblicazione in almeno un formato leggibile dall’essere umano e dalle macchine).

L’associazione XBRL Schweiz e SwissAccounting reputano infelice perché inutilmente ambiguo il tenore contenente nozioni giuridiche indeterminate dell’articolo 964ctercapoverso 1 («in einem einheitlichen elektronischen Format», ossia in un formato elettronico unico) e chiedono che venga precisato. Non s’intende infatti un formato elettronico unico qualunque, ma il formato elettronico unico europeo (ESEF)80 dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA)81 secondo il regolamento delegato (UE) 2018/81582.

76EXPERTsuisse, SwissBanking, UBCS, ZKB, Swiss Sustainable Finance, Federazione Migros

77PBZ, Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, SSIC, Asset Management Association Switzerland

78SwissHoldings, scienceindustries

79 RS 221.434

80 Electronic Reporting

81 European Securities and Markets Authority

82 Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione