Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 20 pagine
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3.2.1.1.4 Tempo di lavoro normale e ridotto (art. 46 cpv. 2 e 66a cpv. 2 AP-OADI)
AI, AR, BE, BL, SH e SG sono favorevoli alle modifiche. AI ritiene che le modifiche siano opportune e AR le considera utili, poiché garantiscono un calcolo più chiaro e meno soggetto a errori. I Cantoni BE, SG e ZG sono del parere che, grazie a questi adeguamenti, le casse di disoccupazione possono elaborare le richieste in modo più efficiente. Secondo BL questa nuova disposizione sancisce il principio della parità di trattamento tra le aziende con e senza orario di lavoro flessibile.
JU sottolinea che le modifiche offrono maggiore flessibilità e questo è vantaggioso anche perché consente ai lavoratori di conciliare meglio la vita professionale e quella privata. Si domanda anche se sia opportuno ridurre il limite massimo finora fissato di 20 ore supplementari a dieci ore.
SO appoggia le modifiche apportate e sottolinea che il sistema finora vigente comportava un onere supplementare per gli organi di esecuzione. Presume che il «saldo dell’orario flessibile» rimanga invariato durante i periodi in cui vengono percepite le indennità per lavoro ridotto e per intemperie.
3.2.1.1.5 Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti (art. 88 cpv. 1 lett. f e 97
cpv. 1 lett. f AP-OADI)
GE, ZG e SG accolgono con favore questa precisazione. La possibilità di computare gli interessi sul capitale proprio era finora solo di natura teorica. Pertanto, la modifica prevista, secondo cui non sarà più possibile far valere gli interessi sul capitale proprio, nel concreto non avrà importanti ripercussioni.
L’UDC ritiene opportuno applicare questa restrizione affinché i contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione possano essere utilizzati in modo mirato per spese direttamente correlate alle istituzioni/organizzazioni che organizzano misure attive sul mercato del lavoro.
SIT approva la modifica, poiché in questo modo in futuro alle aziende che offrono PML non sarà più consentito fatturare spese fittizie all’assicurazione contro la disoccupazione.
Secondo AIS, gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono già sottoposti alla pressione di fluttuazioni indipendenti dalla congiuntura, obblighi di non concorrenza e divieti di accantonamenti, che compromettono notevolmente la loro sicurezza in termini di pianificazione. Ciò comporta spesso la cancellazione di programmi inerenti al mercato del lavoro e a fluttuazioni nella disponibilità di personale qualificato. Poiché la modifica del termine «spese per il capitale investito» in «spese per il capitale di terzi» non ha alcun effetto sull’attuale prassi degli organizzatori di PML, AIS è dell’idea che l’eliminazione degli ostacoli amministrativi e finanziari per gli organizzatori di PML e il diritto agli accantonamenti siano sostanzialmente in linea con il progetto politico sottoposto a consultazione.
Solo ZH chiede che si rinunci a questa modifica, poiché essa elimina l’incentivo per le organizzazioni che non dipendono dalle banche a non ricorrere al capitale di terzi. In questo modo gli interessi passivi aumentano, gravando di conseguenza maggiormente sul patrimonio delle CAD, poiché la sezione del lavoro del Cantone ZH applica attualmente alle organizzazioni citate il tasso d’interesse calcolatorio del Cantone ZH, che nella maggior parte dei casi è inferiore ai tassi d’interesse bancari.
3.2.1.1.6 Forma dei pagamenti (art. 104 AP-OAPI)
BE e GL sono favorevoli alla modifica. BE è del parere che apporti chiarezza riguardo alle modalità di pagamento.