Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 15 Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito

più basso

La somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso corrisponde alla somma dei redditi dei contribuenti che rientrano nel 40 per cento di popolazione con il reddito più basso.

Art. 16 Fattore scalare per il reddito

Il fattore scalare per il reddito tiene conto del fatto che il numero di assicurati possa cambiare dall’anno dei dati più recenti forniti dall’AFC all’anno t-2. Esso corrisponde al rapporto tra l’effettivo di assicurati nel penultimo anno e il numero di contribuenti secondo i dati fiscali più recenti. Per l’effettivo di assicurati nel penultimo anno si fa riferimento alla statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria dell’UFSP, mentre per il numero di contribuenti ci si basa sulle cifre più recenti fornite dall’AFC.

Capitolo 3 Sussidio della Confederazione

Questo capitolo contiene disposizioni che riguardano esclusivamente il sussidio della Confederazione.

Art. 17 Spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione

La somma di tutte le spese lorde cantonali per il calcolo del sussidio minimo dei Cantoni corrisponde ora anche alle spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione. Non esistono ragioni oggettive per calcolare su basi diverse i due sussidi, cosa che, oltretutto, complicherebbe inutilmente la procedura.

Alle spese lorde cantonali si aggiungono le spese degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio oppure del Regno Unito. Ciò corrisponde al disciplinamento vigente. Queste spese sono rilevanti solo per il calcolo del sussidio della Confederazione, poiché non possono essere attribuiti a nessuno dei Cantoni e pertanto non possono essere presi in considerazione per il calcolo dei rispettivi sussidi minimi.

Art. 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

Attualmente in caso di compensazione di premi incassati in eccesso ai sensi dell’articolo 17 della legge del 26 settembre 20147 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal), la Confederazione deduce il 7,5 per cento dalla quota cantonale (art. 3 cpv. 4bisORPM). L’ultima volta, la compensazione dei premi incassati in eccesso è stata richiesta e accordata nel 2022 per l’esercizio 2021. Da allora tale disposizione non è più stata applicata.

Le spese lorde sono ora calcolate direttamente sulla base del premio medio a priori, evitando così di prendere in considerazione le spese lorde degli anni passati (cfr. art. 2 cpv. 9 ORPM vigente). In questo modo non è più necessaria la deduzione applicata in caso di premi incassati in eccesso. Di conseguenza, questa disposizione può essere stralciata senza essere sostituita.

La ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni continua ad avvenire secondo le regole e procedure disciplinate dall’articolo 3 ORPM vigente.

7 RS 832.12