Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine
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Per l’anno di esecuzione, nell’autunno dell’anno precedente calcola il premio medio a priori sulla base delle stime fornite dagli assicuratori per l’anno di esecuzione.
Per il penultimo anno, nell’autunno dell’anno precedente calcola il premio medio a posteriori sulla base dei conti annuali definitivi degli assicuratori.
Il DFI pubblica ogni anno i premi medi a priori e a posteriori, suddivisi per ciascuna delle categorie di età (bambini, giovani adulti e adulti) e per l’insieme delle categorie di età.
Il DFI può stabilire le modalità di calcolo del premio medio.
3.3 Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per benefi-
ciari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (ORPMUE)
Viene adeguato solo il rimando all’ORPM.
4 Ripercussioni
Le ripercussioni del controprogetto per la Confederazione, i Cantoni, sugli assicurati, sulla società e sull’economia sono state dettagliatamente illustrate nel messaggio del Consiglio federale concernente l’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sull’assicurazione malattie) del 17 settembre 20219. Nel presente rapporto si espongono solo le ripercussioni delle modifiche delle ordinanze di esecuzione.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. art. 66 LAMal). Il metodo di calcolo che ricorre al premio medio per la stima delle spese lorde porterà presumibilmente a risultati più precisi rispetto ad ora, visto che non sarà più necessario utilizzare un fattore di correzione basato su dati medi storici.
L’abrogazione prevista dell’articolo 3 capoverso 4bisORPM dovuta all’applicazione del premio medio comporterà l’eliminazione della deduzione del 7,5 per cento dalla quota cantonale sul sussidio della Confederazione nei casi in cui si applicherà una compensazione dei premi incassati in eccesso secondo l’articolo 17 LVAMal. Tale abrogazione non dovrebbe tuttavia avere un impatto significativo sulle finanze federali. Si parte dal presupposto che in futuro le assicurazioni malattie richiederanno soltanto una compensazione minima, se non addirittura nulla, per i premi incassati in eccesso. Questo per-
9 FF 2021 2383