Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

all’art. 8): se le spese lorde saranno stimate sulla base del premio medio non occorrerà più applicare un fattore di correzione, come è invece necessario per il premio standard. Le spese lorde saranno ora calcolate su base cantonale.

Per contro, l’UFSP continuerà a calcolare il sussidio della Confederazione in base ai meccanismi e alle procedure vigenti e, in particolare, lo stabilirà ogni autunno per l’anno successivo. Gli attuali principi di ripartizione del sussidio della Confederazione resteranno invariati.

2.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Il controprogetto stabilisce a livello di legge che i Cantoni dovranno ora versare sussidi minimi per la riduzione dei premi. Tuttavia, essi continueranno a stabilire, in gran parte autonomamente e sempre nel rispetto delle disposizioni federali, a quali assicurati intendono ridurre i premi e in che misura, determinando quindi la cerchia dei beneficiari, l’ammontare della riduzione, la procedura e le modalità di versamento.

La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei principi di finanziamento sanciti nella legge e non impone ai Cantoni nuovi obblighi finanziari. La riduzione dei premi continuerà a essere finanziata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

Titolo

All’ordinanza vengono aggiunti i sussidi minimi dei Cantoni. Di conseguenza, il titolo è modificato come segue: ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM). L’abbreviazione e il numero della RS restano invariati.

Ingresso

L’ingresso rimanda come in precedenza al disciplinamento del sussidio della Confederazione (art. 66 LAMal) e all’incarico del Consiglio federale di eseguire la LAMal (art. 96 LAMal). È completato con l’articolo 65 LAMal e sono citati solo i capoversi che legittimano il Consiglio federale all’emanazione di disposti a livello inferiore, quindi l’articolo 65 capoverso 1octiese 6, l’articolo 66 capoverso 3 e l’articolo 96 LAMal. Questi sono gli unici a contenere una cosiddetta disposizione attributiva di competenza.

Capitolo 1

L’ordinanza è ora suddivisa in cinque capitoli. Nel primo capitolo «Disposizioni generali» si trovano le disposizioni di rilevanza fondamentale per l’ordinanza e applicabili sia al calcolo e alla ripartizione del sussidio della Confederazione sia al calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni.