Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine
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Per il calcolo della quota minima percentuale il capoverso 2 rimanda all’articolo 65 capoverso 1quinquies. A tal proposito, si stabilisce che il calcolo si basa sull’onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno: questo perché al momento del calcolo dei sussidi nell’autunno dell’anno precedente, i dati risalenti al penultimo anno sono quelli definitivi più recenti dell’UFSP. L’articolo 65 capoverso 1quinquiesLAMal stabilisce un importo minimo e uno massimo per il sussidio minimo. Tra questi due valori, il sussidio minimo aumenta in modo lineare.
Il capoverso 3 disciplina il calcolo dell’onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno, per il quale fa stato il rapporto tra i premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso e il loro reddito. Per il calcolo ci si basa su dati precedenti (v. più avanti). Pertanto, i premi dovuti (art. 11–13) e il reddito (art. 14–16) vengono aggiornati e definiti come importi scalari. Dai premi dovuti si sottrae la somma dei sussidi versati dalla Confederazione e dai Cantoni per la riduzione dei premi.
Sezione 2 Spese lorde stimate
In questa sezione sono disciplinate le spese lorde dell’AOMS stimate per l’anno di esecuzione.
Art. 7 Calcolo delle spese lorde stimate
Per il calcolo delle spese lorde stimate secondo l’articolo 65 capoverso 1quaterLAMal per l’anno di esecuzione fanno stato i premi dovuti stimati e la partecipazione alle spese stimata. Sono determinanti i coefficienti cantonali.
Art. 8 Premi dovuti stimati
Secondo il capoverso 1, ora i premi dovuti sono stimati moltiplicando il premio medio a priori per l’effettivo di assicurati stimato per l’anno di esecuzione.
Secondo il capoverso 2, ora le spese lorde cantonali sono calcolate sulla base del premio medio (a priori) secondo l’articolo 92 capoverso 2 OAMal (PM_st). Nell’autunno dell’anno precedente viene effettuata la stima delle spese lorde per l’anno di esecuzione.
Secondo il disciplinamento vigente, l’UFSP effettua la stima delle spese lorde attraverso il premio standard. Quest’ultimo è calcolato sulla base dei premi dell’AOMS di una persona adulta (a partire dai 26 anni) con la franchigia minima prevista per legge (300 franchi), copertura infortuni e libera scelta del fornitore di prestazioni. L’UFSP calcola il premio standard ponderandolo con gli effettivi degli assicurati del penultimo anno. Tuttavia la significatività di questo tipo di premio è limitata, poiché oggi più dell’80 per cento degli assicurati sceglie una franchigia superiore, un’assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni o una combinazione delle due. Per questo motivo, il disciplinamento vigente prevede un fattore di correzione (art. 2 cpv. 9).
In futuro l’UFSP stimerà le spese lorde cantonali attraverso il premio medio. Non sarà quindi più necessario applicare un fattore di correzione, basato sui dati degli anni passati e il cui obiettivo è quello di tener conto del fatto che una parte degli assicurati abbia stipulato forme particolari d’assicurazione. Il premio medio (a priori) tiene conto dei