Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine
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Art. 19 Versamento
Il sussidio della Confederazione continua a essere versato ai Cantoni in tre rate durante l’anno di esecuzione. Questa disposizione corrisponde a quella vigente dell’articolo 4 ORPM.
Capitolo 4 Conteggio e controllo
Questo capitolo contiene le disposizioni che disciplinano il conteggio e il controllo dei sussidi minimi dei Cantoni e dei sussidi della Confederazione nonché il rimborso di questi ultimi.
Art. 20 Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni
Per valutare se un Cantone adempie il sussidio minimo si considerano tutti gli importi che spende per pagare i premi degli assicurati. Fanno eccezione i crediti che assume in virtù dell’articolo 64a capoverso 4 LAMal e la quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l’articolo 66 LAMal. Ciò è quanto prescritto dall’articolo 65 capoverso 1septiesLAMal.
Per sussidi ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1septiesLAMal si intendono i sussidi versati nell’anno di esecuzione, indipendentemente dall’anno a cui si riferiscono. Ciò significa che per valutare se un Cantone adempie il sussidio minimo si considerano tutti gli importi che il Cantone stesso o i suoi Comuni hanno speso per pagare i premi degli assicurati.
Art. 21 Conteggio dei Cantoni
Come finora, i Cantoni devono presentare il conteggio all’UFSP al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo (art. 5 cpv. 1 ORPM). Rispettare tale scadenza è anche nell’interesse dei Cantoni: se l’UFSP dispone per tempo dei dati, può calcolare i sussidi minimi dei Cantoni e garantire loro una maggiore sicurezza di pianificazione. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.
Il capoverso 2 stabilisce che, dopo aver consultato i Cantoni, l’UFSP redige un modulo per il conteggio. Ciò corrisponde a quanto stabilito nell’ordinanza vigente.
Nel capoverso 3, l’ultima frase deve essere modificata in una disposizione potestativa. Negli anni scorsi l’UFSP non ha dovuto emanare istruzioni al riguardo.
Per il resto, il contenuto di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 5 ORPM vigente.
Art. 22 Controllo
I Cantoni sono tenuti a far rivedere il proprio conteggio e a presentarlo insieme al rapporto di revisione. Tale obbligo di far rivedere il conteggio, finora non sancito esplicitamente nell’ordinanza, è quindi ora stabilito al capoverso 1 ORPM. Tuttavia, i diritti e i doveri dei Cantoni restano invariati rispetto al diritto vigente. Come in precedenza, essi possono affidare l’incarico a un ufficio di revisione interno o esterno.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 1 ORPM.
Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 2 ORPM.
Art. 23 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi
Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 7 capoverso 1 ORPM.