Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine
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premi di tutte le forme d’assicurazione. Tuttavia, anche utilizzando questo nuovo metodo di calcolo più preciso, le stime potrebbero divergere dalle cifre definitive che saranno disponibili in un secondo momento. Ciò è inevitabile, in quanto non è possibile prevedere con assoluta precisione alcuni parametri determinanti come l’evoluzione dei costi e il comportamento degli assicurati.
Il capoverso 3 precisa come viene stimato l’effettivo di assicurati. Oggi questa stima viene effettuata estrapolando su due anni il più recente effettivo di assicurati noto con il tasso di sviluppo dei due ultimi anni (art. 2 cpv. 5). Questo metodo di calcolo resta invariato.
Secondo il capoverso 4, le persone tenute ad assicurarsi domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito non sono incluse nell’effettivo di assicurati. Ciò corrisponde a quanto già stabilito dal vigente articolo 2 capoverso 4 ORPM.
Il capoverso 5 di questa disposizione corrisponde al vigente articolo 2 capoverso 8 ORPM, secondo cui, per calcolare l’effettivo di assicurati, i premi dovuti e la partecipazione alle spese necessari al calcolo delle spese lorde, l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.
Art. 9 Partecipazione alle spese stimata
Per il calcolo della partecipazione alle spese stimata fanno stato i premi dovuti stimati, la partecipazione alle spese effettiva nel penultimo anno e i premi dovuti effettivi nel penultimo anno.
Oggi la partecipazione alle spese è integrata nel fattore di correzione. D’ora in avanti sarà calcolata sulla base del suo rapporto con i premi fatturati, supponendo che il rapporto del penultimo anno sia valido anche per l’anno successivo.
Sezione 3 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso
Questo capoverso disciplina come calcolare il 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.
Art. 10
L’UFSP deve calcolare il 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso di un Cantone. Di per sé l’UFSP non dispone di dati sui redditi. Pertanto, secondo il capoverso 1 è l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a fornirgli ogni anno i dati più recenti sui redditi imponibili, suddivisi per classi di reddito e tipi di economia domestica, e ciò in forma anonimizzata per tutte le economie domestiche di ciascun Cantone. Con questi dati viene calcolata, secondo le disposizioni seguenti, l’importo dei premi sul reddito.
Secondo il capoverso 2, l’UFSP calcola successivamente per ogni contribuente il rispettivo reddito equivalente, che viene determinato in base al rapporto tra il reddito imponibile di un contribuente e la dimensione equivalente della sua economia domestica facendo riferimento alla classificazione come adulti e bambini operata dall’AFC.