Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine
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Rispetto al vigente articolo 7 capoverso 2 ORPM, il capoverso 2 è stato modificato aggiungendo il riferimento all’intera legislazione sull’assicurazione sociale. Ciò è dovuto in particolare al fatto che il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la LVAMal e le sue disposizioni o future modifiche potrebbero riguardare anche questa ordinanza.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Questo capitolo disciplina sia l’esecuzione di questa ordinanza sia l’abrogazione delle disposizioni vigenti e l’entrata in vigore di quelle nuove.
Art. 24 Esecuzione
Una clausola generale garantisce ora all’UFSP, per quanto possibile, l’esecuzione diretta della presente ordinanza.
Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ORPM è abrogata, in quanto sottoposta a revisione totale.
Art. 26 Modifica di altri atti normativi
Si vedano i numeri 3.2 e 3.3.
3.2 Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Art. 92 Premio medio
Per rappresentare l’evoluzione dei premi, dal 2018 l’UFSP utilizza il premio medio, che calcola dividendo la somma totale dei premi di un gruppo di assicurati per il numero totale di assicurati di questo gruppo. Nell’ambito dell’approvazione dei premi, ogni anno il DFI comunica anche il premio medio per tutta la Svizzera per l’anno civile successivo. Per l’approvazione dei premi, gli assicuratori devono stimare quanti assicurati sceglieranno un determinato assicuratore, un determinato modello assicurativo o una determinata franchigia. Sulla base di queste stime, l’UFSP calcola il premio medio. Poiché si tratta di una stima, è possibile che il premio medio effettivo (a posteriori) l’anno successivo differisca leggermente da quello stimato (a priori) (cfr. scheda informativa sui premi8). Tuttavia, ad oggi il premio medio non è definito in nessuna legge o ordinanza.
Pertanto, ora l’articolo 92 OAMal stabilisce che il DFI calcoli ogni anno il premio medio di un Cantone dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati di tale Cantone per il numero medio di assicurati dello stesso. In modo analogo, calcola il premio medio per la Svizzera.
Ogni autunno, il DFI calcola due premi medi: uno per l’anno successivo e uno per l’anno precedente.
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