Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine

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Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone debba stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio. Tuttavia, non prescrive l’ammontare di tale quota massima. Se alla fine del quarto anno che segue l’entrata in vigore della modifica il Cantone non ha stabilito la sua quota, essa viene stabilita dal Consiglio federale.5 Questa quota è definita anche «obiettivo sociale».

2.2 La normativa proposta a livello di ordinanza

L’ordinanza di esecuzione del Consiglio federale deve disciplinare in particolare come calcolare le spese lorde cantonali, il 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso e i premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi).

Attualmente ogni autunno, dopo l’approvazione dei premi, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stima le spese lorde secondo l’articolo 66 LAMal per l’anno successivo e, sulla base di esse, calcola il sussidio della Confederazione e le quote dei Cantoni. Stabilisce quindi il sussidio della Confederazione e le quote dei Cantoni per l’anno successivo indipendentemente dall’ammontare effettivo delle spese lorde. Ciò consente ai Cantoni di preventivare le loro riduzioni dei premi.

In futuro l’UFSP dovrà determinare le spese lorde cantonali al fine di calcolare sia i sussidi minimi dei Cantoni sia il sussidio della Confederazione. Dovrà stimare i sussidi minimi contemporaneamente al sussidio della Confederazione per l’anno successivo e stabilirli in via definitiva affinché i Cantoni possano adeguare i propri preventivi in modo corrispondente. A tale scopo è necessario calcolare sulla base di dati definitivi la misura in cui i premi ridotti gravano sugli assicurati con i redditi più bassi.

Conformemente all’articolo 65 capoverso 1sexieslettera b, il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni si baserà sul premio medio. Per le spese lorde del sussidio della Confederazione farà stato la somma delle spese lorde cantonali. Il calcolo del sussidio della Confederazione usato finora prevede una stima delle spese lorde tramite il premio standard (per la definizione v. commento all’art. 8) e un fattore di correzione.6 Negli ultimi anni il premio standard è diventato sempre meno importante, perché la maggioranza degli assicurati sceglie una forma particolare d’assicurazione con franchigia opzionale e/o scelta limitata del fornitore di prestazioni. Pertanto, nel 2018 l’UFSP ha introdotto come indicatore il premio medio, calcolato dividendo tutti i premi di un gruppo di assicurati per il numero di assicurati di tale gruppo. Di conseguenza, per ottenere il premio medio per tutta la Svizzera, l’UFSP somma tutti i premi pagati in Svizzera e li divide per il numero complessivo degli assicurati in tutto il Paese. L’UFSP può anche calcolare separatamente il premio medio per diversi sottogruppi, ad esempio per Cantone. La stima delle spese lorde effettuata tenendo conto del premio medio è più esatta rispetto a quella effettuata con il premio standard e un fattore di correzione (v. anche commento

5 Art. 65 cpv. 1ter LAMal e cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023

6 Cfr. art. 2 cpv. 9 ORPM