Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 1 Oggetto

L’articolo 1 descrive la materia disciplinata dall’ordinanza. Oltre al calcolo del sussidio della Confederazione e alla sua ripartizione tra i Cantoni (lett. b), disciplina ora anche il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni secondo l’articolo 65 capoversi 1quaterfino a 1octiesLAMal (lett. a).

Art. 2 Definizioni

Per garantire che il testo d’ordinanza sia coerente e chiaro, è necessario definire alcune nozioni temporali: per anno di esecuzione si intende l’anno civile per il quale vengono calcolati la quota del sussidio della Confederazione e il sussidio minimo dei Cantoni.

Art. 3 Dati

Ora il Dipartimento federale dell’interno (DFI) deve poter disciplinare quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

Art. 4 Informazione e pubblicazione

Il capoverso 1 traspone nel diritto vigente la prassi, già seguita dall’UFSP, di effettuare ogni anno una stima della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni e dei sussidi minimi dei Cantoni e di comunicarla a questi ultimi nella primavera dell’anno precedente. Si tratta di una stima non vincolante e di carattere puramente informativo, sulla base della quale i Cantoni non possono derivare alcun diritto a una determinata quota del sussidio della Confederazione.

Secondo l’articolo 3 capoverso 5 ORPM vigente, l’UFSP pubblica ad ottobre di ogni anno la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno successivo. Il capoverso 2 viene precisato applicando le definizioni dell’articolo 2 e completato con il sussidio minimo dei Cantoni. Conformemente al nuovo capoverso 2, nell’ottobre dell’anno precedente l’UFSP pubblica contemporaneamente la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni e i sussidi minimi di questi ultimi per l’anno di esecuzione.

Art. 5 Competenza cantonale

L’articolo 5 corrisponde all’articolo 8 ORPM vigente.

Capitolo 2 Sussidi minimi dei Cantoni

Questo capitolo contiene le disposizioni concernenti i sussidi minimi dei Cantoni.

È sistematicamente suddiviso in quattro sezioni.

Sezione 1 Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni

Questa sezione contiene le disposizioni concernenti il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni.

Art. 6

Il capoverso 1 disciplina la formula per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni, per il quale fanno stato la quota minima percentuale e le spese lorde stimate per l’anno di esecuzione.