Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 15 pagine

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5.3 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l’articolo 22 capoverso 3, l’UFSP esamina, giusta l’articolo 25 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi (LSu), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. L’articolo 23 sancisce che i sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu. In questo modo si tiene conto dei requisiti della LSu.

5.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 3 ORPM conferisce al DFI la facoltà di disciplinare quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

L’articolo 92 capoverso 5 OAMal autorizza il DFI a stabilire le modalità di calcolo dei premi medi.

6 Entrata in vigore

La modifica del 29 settembre 2023 della LAMal, la revisione totale dell’ORPM e la modifica dell’OAMal dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2026. L’intenzione è sgravare al più presto possibile gli assicurati nei Cantoni interessati.

Nei primi due anni civili dall’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della LAMal, la quota minima sarà del 3,5 per cento delle spese lorde per tutti i Cantoni (disposizione transitoria, cpv. 1). Nel 2023 quattro Cantoni (AI, NW, SZ e GL) non avrebbero raggiunto questa quota minima e hanno ora a disposizione più di un anno di tempo per prepararsi all’aumento dei loro sussidi per il 2026.

I Cantoni che, sulla base dei sussidi attuali, difficilmente raggiungeranno i sussidi minimi dopo il periodo transitorio secondo la modifica della LAMal dovranno aumentarli per il 2028. In questo modo disporranno di alcuni anni per prepararsi all’aumento.

10 RS 616.1