Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine
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costruzioni di protezione e dei mezzi finanziari disponibili (contributi sostitutivi), si procede come descritto di seguito. Se in occasione del controllo periodico dei rifugi (CPR), previsto ogni dieci anni, si constata che la costruzione di protezione ha quarant’anni o più, i relativi componenti ed equipaggiamenti devono essere sostituiti entro cinque anni. I Cantoni sono liberi di accertare l’età delle loro costruzioni di protezione a scadenze più brevi anche al di fuori dei CPR. Dato che il CPR deve essere eseguito ogni dieci anni e che successivamente è previsto un termine di cinque anni per rimodernare o sostituire i componenti, il periodo effettivo per il rimodernamento può arrivare fino a quindici anni. Per questo motivo, i Cantoni devono elaborare un piano a lungo termine. Negli impianti di protezione, le sostituzioni avvengono sulla base della pianificazione del fabbisogno approvata. L’UFPP pianifica i rispettivi rimodernamenti con i Cantoni.
Come già detto sopra, le riparazioni non sono una buona soluzione dal punto di vista tecnico, finanziario e logistico. Soprattutto quelle volte a prolungare la durata di vita dei componenti non sono tecnicamente sensate poiché non costituiscono un vero e proprio rimodernamento. Di fatto non garantisco la prontezza d’impiego dei componenti e a lungo termine una riparazione potrebbe comportare più costi di una sostituzione. In casi eccezionali, le riparazioni potrebbero però essere ragionevoli, in particolare se il componente può essere riparato molto prima della fine della sua durata di vita. Tali riparazioni sono tuttavia consentite solo con pezzi di ricambio originali del titolare dell’omologazione. Quest’ultimo deve assicurarsi che il componente sia ancora conforme alla prova di tipo anche dopo la riparazione. La riparazione deve essere annotata nel verbale del CPR o del controllo periodico degli impianti (CPI).
Cpv. 3
La messa a disposizione dei dati permette all’UFPP di farsi un’idea precisa dei componenti e dei materiali utilizzati nelle costruzioni di protezione e di valutare i futuri trend per la salvaguardia del valore del sistema di protezione collettiva della popolazione. I dati possono essere ad esempio rilevati in occasione del controllo periodico delle costruzioni di protezione (CPR e CPI). Il controllo periodico svolge un ruolo decisivo nella salvaguardia del valore dei componenti delle costruzioni di protezione. Deve garantire la funzionalità e l’idoneità all’uso dei componenti. Secondo l’articolo 108 OPCi, l’UFPP stabilisce i materiali soggetti a omologazione per le costruzioni di protezione. Nell’ambito della salvaguardia del valore, questi componenti devono essere rilevati indicando i rispettivi dati, quali il numero d’omologazione, il numero di serie e l’anno di installazione.
Cpv. 4
I dettagli tecnici per la salvaguardia del valore dei componenti delle costruzioni di protezione e per il rilevamento dei dati si basano sulle direttive dell’UFPP per la salvaguardia del valore (rimodernamento e manutenzione). L’onere a carico dei Cantoni deve rimanere proporzionato.
Art. 112 cpv. 4