Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

rimarranno nel portafoglio della Confederazione anche dopo il 2026 (art. 91 cpv. 2 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]). Di questi, circa 200 hanno quarant’anni o più (dal 2026) e dovranno quindi essere rimodernati nei prossimi anni. Ciò comporterà investimenti per un totale di 220 milioni di franchi. Visto che attualmente la Confederazione ha a disposizione solo circa 9 milioni di franchi all’anno per il rimodernamento degli impianti di protezione, serviranno ulteriori mezzi e risorse (cfr. spiegazioni al punto 5.1).

I costi per la costruzione e l’allestimento di rifugi privati sono a carico dei proprietari di edifici residenziali. Se non sono tenuti a costruire rifugi, devono pagare un contributo sostitutivo (art. 61 cpv. 1 LPPC). I cantoni raccolgono e amministrano i contributi sostitutivi. I contributi vengono utilizzati principalmente per la costruzione di rifugi pubblici e per la ristrutturazione di rifugi. Al 31 dicembre 2022, i contributi sostitutivi a disposizione dei cantoni in tutta la Svizzera ammontavano a circa 880 milioni di franchi.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 70

Cpv. 1bis

Soprattutto nelle aree urbane aumentano i progetti edilizi in cui edifici esistenti vengono ampliati, sopraelevati, ristrutturati o destinati ad altro uso per creare nuova superficie abitativa o nuovi posti letto in ospedali, case per anziani e di cura. Sebbene in determinate circostanze permettano di ospitare un numero nettamente maggiore di persone, queste nuove superfici abitative e questi nuovi posti letti per pazienti non sono stati finora soggetti all’obbligo di costruire rifugi e nemmeno alla ricossione di un contributo sostitutivo. Si vuole pertanto introdurre l’obbligo di costruire un rifugio o versare un contributo sostitutivo anche per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano nuove superfici abitative o nuovi posti letto per pazienti. In futuro, i locali o posti letto supplementari dovranno essere soggetti all’obbligo di costruire un rifugio o versare un contributo sostitutivo (cfr. anche commento all’art. 71 cpv. 1bisOPCi). Secondo la prassi attuale, anche per gli appartamenti loft vale l’obbligo di costruire un rifugio se si crea nuova supericie abitativa (un posto protetto ogni 50 m2 di superficie utile principale).

Cpv. 7

Nei Comuni o nelle zone di valutazione in cui non ci sono abbastanza posti protetti completi o ammodernabili e il bilancio dei posti protetti scende quindi sotto il 100%, i Cantoni potranno imporre l’obbligo di costruire rifugi anche in edifici abitativi con meno di 38 locali. In questi casi, contrariamente a quanto statuito nell’articolo 70 capoverso 6 frase 2, l’obbligo di costruire rifugi può quindi vigere anche se il numero di posti protetti è inferiore a 25. Per ragioni economiche si raccomanda tuttavia di prescrivere un obbligo di costruire solo per rifugi con almeno dieci posti affinché i costi d’investimento per l’impianto di ventilazione siano ragionevolmente proporzionati all’utilità dei posti protetti realizzati.

Art. 71 cpv. 1bis