Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine
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popolazione svizzera non sarebbe più sufficientemente protetta. Si sa inoltre che rimodernamenti tardivi sarebbero molto più costosi e ci vorrebbero decenni per ripristinare la prontezza d’impiego. Alla luce dell’attuale situazione sul fronte della politica di sicurezza, ciò non è ammissibile.
Considerati i conflitti in corso (Ucraina, Siria), si è valutato, insieme a rappresentanti dell’esercito e dei Cantoni, se il principio di «un posto protetto per ogni abitante» sia ancora sensato e al passo coi tempi. Si è dedotto quanto segue:
L’attuale sistema con rifugi per la protezione contro le armi convenzionali e le armi di distruzione di massa nelle vicinanze del domicilio deve essere mantenuto ad ogni costo. La Svizzera non dispone di altre infrastrutture o di altro materiale per proteggere la sua popolazione. La protezione nel luogo di residenza rimane quindi indispensabile. I conflitti in corso evidenziano che in molti casi i combattimenti non colpiscono l’intero Paese e che in certe regioni la vita quotidiana continua quasi normalmente. La popolazione di queste regioni continua ad essere mobile e di giorno molte persone (soprattutto i pendolari) non rimangono nelle vicinanze del rifugio assegnato. Oltre a beneficiare di una protezione nel loro luogo di residenza, le persone devono quindi essere protette anche da sporadici raid aerei durante i loro spostamenti, motivo per cui l’Ufficio federale della protezione della popolazione sta elaborando un concetto su questo tema.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 20241 sul programma di legislatura 2023–2027.
Per l’attuazione delle misure previste (in part. per l’attuazione del concetto relativo alle costruzioni di protezione e per la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione) è necessario modificare l’attuale ordinanza sulla protezione civile.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le modifiche proposte concernono esclusivamente settori del diritto nazionale, per cui non si deve tenere conto di disposizioni del diritto europeo.
Le condizioni e le regolamentazioni relative alla protezione civile nei Paesi europei limitrofi sono molto diversi da quelli della Svizzera e non si prestano quindi a un confronto.
1 FF 2024 525