Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine

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Dato che ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione interessano edifici già esistenti, la successiva integrazione o la nuova costruzione di un rifugio è spesso impossibile o sproporzionata. In questi casi, deve essere possibile ottemperare all’obbligo di costruire con il versamento di un contributo sostitutivo. L’ammontare del contributo sostitutivo si basa sull’articolo 75 paragrafo 2 OPCi.

Art. 73 OPCi cpv. 2bise3

L’obbligo di equipaggiare a posteriori vale solo per i rifugi pubblici. Concerne le latrine a secco e i letti. Per i rifugi privati non ancora equipaggiati, l’equipaggiamento con latrine a secco e letti è raccomandato, ma non obbligatorio.

I contributi sostitutivi servono ai Comuni per finanziare i rifugi pubblici e rimodernare i rifugi pubblici e privati (art. 62 cpv. 3 LPPC). Dal momento che i rifugi vengono equipaggiati per la prima volta, non si tratta di misure di rimodernamento. Pertanto, solo i costi per l’equipaggiamento a posteriori dei rifugi pubblici possono essere finanziati con contributi sostitutivi. L’equipaggiamento a posteriori di rifugi privati deve essere finanziato a proprie spese dal proprietario.

Art. 75 cpv. 2

Per garantire una copertura sufficiente di rifugi oggi e in futuro, i proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare un rifugio se la copertura di posti protetti è insufficiente. Se al momento del rilascio del permesso di costruzione il fabbisogno di posti protetti è invece già coperto, il proprietario è tenuto a versare un contributo sostitutivo per garantire il pari trattamento di tutti i committenti.

I contributi sostitutivi incassati sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici (equipaggiamento incluso) e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I contributi sostitutivi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile, lo smantellamento delle installazioni tecniche degli impianti di protezione (che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile [art. 91 cpv. 3 LPPC]), il materiale d’intervento della protezione civile secondo l’articolo 92 lettera c LPPC, il controllo periodico dei rifugi (CPR), i costi derivanti dall’amministrazione del fondo dei contributi sostitutivi e i compiti della formazione nell’ambito della protezione civile.

Nelle regioni in cui non ce ne sono a sufficienza, i Comuni provvedono a realizzare posti protetti costruendo nuovi rifugi finanziati con i contributi sostitutivi. Per garantire che i rifugi esistenti non vadano perduti, si devono rimodernare i vecchi rifugi. Anche il rimodernamento viene finanziato con contributi sostitutivi.

Il contributo sostitutivo massimo di 800 franchi per posto protetto, fissato nell’OPCi vigente, non copre più gli attuali costi supplementari per posto protetto. A causa del rincaro e, in particolare, dei prezzi attuali delle materie prime e delle costruzioni, i committenti autorizzati a pagare un contributo sostitituvo invece di ottemperare