Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine

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all’obbligo di costruire un rifugio (posti protetti) sono oggi avvantaggiati. Ai fini dell’uguaglianza giuridica, si devono quindi aumentare anche i contributi sostitutivi.

Tenendo conto delle attuali direttive tecniche e dei prezzi di costruzione, l’UFPP ha calcolato i costi supplementari medi per un rifugio rispetto a una normale cantina della stessa superficie. Il calcolo si è basato su una dimensione compresa tra 25 e 200 posti protetti. Questi costi supplementari medi ammontano a 1400 franchi per posto protetto. La plausibilità di questo valore è stata verificata tramite un sondaggio nei Cantoni.

Si presume che i costi materiali sostenuti per la costruzione di un rifugio (in particolare per le chiusure, i componenti e l’equipaggiamento del rifugio) siano all’incirca gli stessi in tutta la Svizzera e non varino troppo da un Cantone all’altro. Si rinuncia quindi all’attuale fascia per gli importi dei contributi sostitutivi e si fissa un contributo sostitutivo unitario di 1400 franchi per posto protetto.

Art. 81 cpv. 4

Affinché l’UFPP possa farsi un’idea più precisa del numero di rifugi controllati e pronti all’esercizio e del numero di posti protetti disponibili in tutta la Svizzera, i Cantoni gli devono fornire, su richiesta, un compendio più dettagliato.

Nonostante l’ampia standardizzazione della costruzione dei rifugi, ne esistono di diversi tipi. Si distingue in particolare tra rifugi pubblici e privati, oltre che tecnicamente in base alle dimensioni e all’equipaggiamento; gli ospedali, le case per anziani e di cura, ad esempio, dispongono di rifugi speciali.

Art. 88 cpv. 3

Affinché l’UFPP possa farsi un’idea precisa anche dei rifugi per beni culturali controllati e pronti all’esercizio in tutta la Svizzera, i Cantoni gli devono fornire, su richiesta, un compendio.

Art. 102

A seguito dell’aggiunta del nuovo articolo 102a OPCi, nel titolo dell’articolo 102 viene precisato che le disposizioni ivi contenute concernono unicamente le domande relative a singoli impianti di protezione.

Art. 102a

Questa disposizione disciplina la soppressione e la dismissione nell’ambito dell’approvazione della pianificazione del fabbisogno.

Secondo l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC, i Cantoni devono inoltrare all’UFPP, entro la fine del 2025, una pianificazione aggiornata del fabbisogno di impianti di protezione ai sensi dell’articolo 68 LPPC, la quale comprende anche gli impianti non più necessari e che devono quindi essere soppressi. Con l’approvazione della pianificazione del fabbisogno, gli impianti che non figurano più nella pianificazione vengono pertanto soppressi.