Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Per evitare una copertura insufficiente di rifugi, la revisione prevede i seguenti punti:

• L’obbligo di costruire rifugi e versare contributi sostitutivi (per ampliamenti,

sopraelevazioni, ristrutturazioni e cambiamenti di destinazione nonché per edifici abitativi con meno di 38 locali) viene adeguato. Se comportano un aumento della superficie abitativa o creano nuovi posti letti per pazienti, anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione devono essere considerati come nuove costruzioni e quindi assoggettati all’obbligo di costruire rifugi oppure, come è più sovente il caso, all’obbligo di versare un contributo sostitutivo.

• Nei Comuni o nelle zone di valutazione in cui non ci sono abbastanza posti protetti

e il bilancio di posti protetti scende quindi sotto il 100 per cento, si potrà prescrivere l’obbligo di costruire rifugi anche in edifici abitativi con meno di 38 locali.

I costi per la costruzione di rifugi pubblici e privati sono continuamente aumentati negli anni a causa del rincaro. Nel 2012, l’ammontare dei contributi sostitutivi è stato fissato in una fascia di 400–800 franchi per rifugio. Da allora, i contributi sostitutivi non sono stati più adeguati agli attuali costi supplementari per la costruzione di un rifugio e dovrebbero quindi essere adeguati.

Oggi molti rifugi pubblici non sono ancora equipaggiati. Per garantire che in caso di bisogno siano sufficientemente equipaggiati, il progetto prevede che anche i rifugi pubblici vengano dotati di letti e latrine a secco.

Sono inoltre previste regole e misure per la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione (regolamentazione della durata di vita, della sostituzione dei componenti e degli equipaggiamenti).

Per quanto concerne gli impianti di protezione, si tratta di adeguare i contributi forfettari annui della Confederazione volti a garantire la loro prontezza d’esercizio in caso di conflitto armato. I contributi forfettari vengono ricalcolati e ridefiniti in base ai seguenti criteri: il rincaro dal 2004 ad oggi, gli investimenti supplementari (in particolare per nuovi mezzi telematici e impianti di rilevazione dei gas) e la sostituzione di piccole apparecchiature.

Affinché in futuro l’UFPP possa farsi un’idea più precisa delle costruzioni di protezione esistenti, dovranno essere fornite precisazioni in merito al rilevamento dei dati sui rifugi. A tal fine verràcreata una base per il rilevamento dei dati per i rifugi per beni culturali e per la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La Confederazione è responsabile di finanziare il rimodernamento degli impianti di protezione (PC/IAP) che, secondo la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni,