Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/85: Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (costruzioni di protezione) · 16 pagine
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Secondo l’articolo 99 capoverso 4 LPPC, i Cantoni inoltrano all’UFPP, al più tardi entro la fine del 2025, la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione ai sensi dell’articolo 68 LPPC. La Confederazione versa il contributo forfettario annuale fino alla fine del 2026 in virtù del diritto previgente (art. 71 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [RU 2003 4187]). Nel periodo in cui la pianificazione del fabbisogno approvata secondo l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC non è ancora disponibile, non vengono rilasciate autorizzazioni per la soppressione di impianti di protezione.
La pianificazione del fabbisogno di PC e IAP approvata secondo le nuove prescrizioni costituisce anche la base per il versamento del contributo forfettario maggiorato.
Il contributo forfettario maggiorato viene versato per i PC e gli IAP per i quali la pianificazione del fabbisogno è già stata approvata secondo l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC. Secondo il nuovo articolo 94 capoverso 1bisprevisto, gli impianti che non sono più inclusi nella pianificazione del fabbisogno approvata vengono soppressi. Di conseguenza, per questi impianti non viene più versato alcun contributo forfettario. Per i PC e gli IAP per i quali non esiste una pianificazione del fabbisogno approvata secondo l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC, il contributo forfettario viene ancora versato secondo il diritto previgente al più tardi fino al 31 dicembre 2026 (vecchio allegato 4). In seguito, non verrà più versato alcun contributo forfettario per gli impianti di protezione che non sono inclusi in una pianificazione del fabbisogno approvata secondo l’articolo 69 capoverso 2 LPPC in combinato disposto con l’articolo 99 capoverso 4 prima frase LPPC.
Se la pianificazione del fabbisogno non viene inoltrata per tempo (al più tardi entro il 31 dicembre 2025), non è garantito che potrà essere approvata ancora nel 2026.
Allegato 4
Dall’introduzione dell’OPCi nel 2004, la Confederazione versa un contributo forfettario annuo volto a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato. I gradi di contributo per ogni tipo di impianto di protezione sono definiti nell’allegato 4 OPCi.
Questi contributi forfettari annui non sono mai stati adeguati dalla loro introduzione e saranno quindi ricalcolati e ridefiniti. Per i nuovi gradi di contributo si terrà conto dei seguenti criteri:
• il rincaro dall’introduzione dei contributi forfettari nel 2004;
• la partecipazione proporzionale forfettaria ai costi di manutenzione dell’impianto di rilevazione dei gas;
• la partecipazione proporzionale forfettaria ai costi delle tariffe telefoniche/internet;
• gli importi forfettari per la sostituzione di piccole apparecchiature (deumidificatori, lampade portatili d’emergenza, estintori), calcolati su dieci anni.
Attualmente sono in fase di elaborazione una nuova strategia e il relativo concetto per l’ulteriore sviluppo e utilizzo degli impianti di protezione del servizio sanitario (ospedali